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Sez. U, Ordinanza n. 22465 del 30/06/2026 (Rv. 678967-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Foro del consumatore - Mediazione immobiliare - Attività diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore (art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012) - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678967-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di mediazione immobiliare, ai fini dell'applicazione del foro del consumatore previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c), del Regolamento UE n. 1215 del 2012, occorre che il professionista utilizzi forme di comunicazione o di pubblicità intenzionalmente indirizzate a svolgere l'attività in un Paese diverso da quello in cui normalmente la svolge, implicanti a tal fine l'utilizzo di risorse finanziarie, dovendosi escludere l'esistenza di tale requisito per il solo fatto che l'attività sia svolta a mezzo internet, che per sua natura è accessibile in tutti i paesi dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, ritenendo integrato il requisito della "direzione" dell'attività del professionista verso la Germania in considerazione della presenza di una versione in lingua tedesca del sito dell'agenzia, della pubblicazione dell'offerta su un portale immobiliare tedesco e di ulteriori elementi indicativi dell'orientamento dell'attività verso quel mercato).

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 1 lett. C), Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)