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Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 29/10/1975 (Rv. 377871 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL LEGITTIMARIO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377871-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DEL LEGITTIMARIO - CONTENUTO - INDICAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE - NECESSITA.*

Il legittimario che intende proporre l'Azione di riduzione ha l'Onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 cod civ, egli ha l'Onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari Atti di disposizione, non potendo l'Azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. (V 1297/71, mass n 351489; 1904/68, mass n 333893).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)