Sez. 6 - , Ordinanza n. 21891 del 08/07/2020 Cc. (dep. 21/07/2020) Rv. 279559 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Patteggiamento - Correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. - Presupposti - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
In tema di sentenza di patteggiamento, il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena. (Fattispecie in cui la Corte, ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione proposta dal pubblico ministero con riguardo alla riduzione operata dal giudice in misura superiore ad un terzo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)