Sez. 2, Sentenza n. 1021 del 10/02/1984 (Rv. 433191 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - MANCATA ESECUZIONE DI UNA PARTE DELLA PRESTAZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - MANCATA ESECUZIONE DI UNA PARTE DELLA PRESTAZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
In relazione alla "ratio" della normativa della risoluzione del contratto per inadempimento (o per eccessiva onerosità sopravvenuta), diretta alla tutela dell'equilibrio sinallagmatico nei contratti a prestazioni corrispettive, l'obiettiva esiguità della parte di prestazione non eseguita (o tardivamente eseguita) in relazione alla economia complessiva della convenzione, comportando la corrispondente minima lesione dell'interesse dell'altro contraente, deve trovare esclusiva e prevalente Rilevanza nel giudizio sull'importanza o meno dell'inadempimento (o della non gravosità della controprestazione nella onerosità sopravvenuta).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)