Sez. 2, Sentenza n. 8135 del 28/04/2004 (Rv. 572411 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Norma statuale in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma sulla libera concorrenza tra professionisti - Esclusione, con effetto vincolante erga omnes a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CEE (del 19/2/2002 in causa 35/1999) - Conseguenze - Obbligo del giudice di applicare detta norma nella liquidazione delle spese giudiziali.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
Nel liquidare le spese giudiziali al difensore il giudice non può determinare il compenso ai sensi degli artt. 2233 e 2234 cod. civ. in violazione dei minimi stabiliti dalla Tariffa Professionale Forense perché la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in data 19 febbraio 2002, in causa C - 35/99, con sentenza vincolante erga omnes, ha affermato che una disposizione interna statuale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari di avvocato non è in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma, e quindi non limita la concorrenza tra professionisti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Trattato 14/10/1957 num. 1203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)