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Sez. 2, Sentenza n. 8135 del 28/04/2004 (Rv. 572411 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Norma statuale in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma sulla libera concorrenza tra professionisti - Esclusione, con effetto vincolante erga omnes a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CEE (del 19/2/2002 in causa 35/1999) - Conseguenze - Obbligo del giudice di applicare detta norma nella liquidazione delle spese giudiziali.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572411-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ

Nel liquidare le spese giudiziali al difensore il giudice non può determinare il compenso ai sensi degli artt. 2233 e 2234 cod. civ. in violazione dei minimi stabiliti dalla Tariffa Professionale Forense perché la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in data 19 febbraio 2002, in causa C - 35/99, con sentenza vincolante erga omnes, ha affermato che una disposizione interna statuale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari di avvocato non è in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato di Roma, e quindi non limita la concorrenza tra professionisti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Trattato 14/10/1957 num. 1203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)