Sez. 5, Sentenza n. 12714 del 09/07/2004 (Rv. 574403 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Presupposto impositivo - Effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico - Conseguenze - Fattispecie in tema di collocazione di pensilina protettiva alla fermata di autobus di linea.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e, soprattutto, 39 d. lgs. n. 507 del 1993, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne deriva che non sussiste il presupposto impositivo relativamente alla collocazione di pensilina alla fermata di autobus di linea, ove il giudice di merito abbia accertato in fatto che la stessa non sottrae superficie al godimento della collettività , ma, anzi, proteggendo gli utenti del servizio di trasporto dagli agenti atmosferici, agevola lo sfruttamento del suolo pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)