Sez. 5, Sentenza n. 11178 del 11/06/2004 (Rv. 573625 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Interessi sul trattamento di fine rapporto percepiti in epoca posteriore al 30 dicembre 1993 - AssoggettabilitĂ a IRPEF - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi, alla stregua del dettato dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. a) del D.L. n. 557/1993, convertito nella legge n. 133/1994, (applicabile nella specie "ratione temporis"), gli interessi sia moratori che corrispettivi maturati su somme liquidate per crediti di lavoro dipendente, quale il trattamento di fine rapporto, sono assoggettabili ad IRPEF in quanto costituiscono redditi della medesima categoria di quello da cui derivano i crediti tardivamente adempiuti.
Riferimenti normativi: DPR 26/12/1986 num. 917 art. 6, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)