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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 11 luglio 1985, causa 101/84

Decisione
decisa il 1985-07-11
ECLI
ECLI:EU:C:1985:330

Epigrafe

Sentenza della Corte 11 luglio 1985 Nella causa 101/84, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Fabro, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Arnaldo Squillante, presidente di sezione presso il Consiglio di stato, capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. I. M. Braguglia, avvocato dello stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto il ricorso mirante a far dichiarare che il governo della Repubblica italiana, non avendo proceduto alla rilevazione di dati statistici sui trasporti di merci su strada secondo le modalità prescritte dalla direttiva 78/546/CEE, è venuto meno agli obblighi impostigli dalla stessa direttiva, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e C. Kakouris, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale M. Darmon cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 maggio 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo proceduto alla rilevazione dei dati statistici sui trasporti di merci su strada secondo le modalità prescritte dalla direttiva 78/456 del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU L 168, pag. 29), è venuta meno agli obblighi impostile dalla stessa direttiva.
punto 2
La direttiva 78/546 ha per scopo la rilevazione di dati statistici annuali sui trasporti di merci su strada effettuati a mezzo di veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro nel territorio di detto Stato membro (trasporti nazionali), e tra detto Stato membro ed un altro Stato membro o un paese terzo (trasporti internazionali). I dati statistici di cui alla direttiva dovevano essere rilevati dagli Stati membri per la prima volta nel 1979 e in seguito comunicati annualmente alla Commissione, secondo le modalità contemplate dalla direttiva stessa. Ai sensi dell'art. 6 della citata direttiva, gli Stati membri, nel determinare i propri metodi di rilevazione, adottano i provvedimenti necessari per ottenere risultati d'indagine sufficienti per quanto riguarda il totale dei quantitativi trasportati.
punto 3
Con lettera 18 gennaio 1979, n. 148, il ministero italiano dei trasporti comunicava alla Commissione che, a seguito di un attentato al Centro elaborazione dati del ministero stesso e della conseguente distruzione dello schedario dei veicoli, i termini stabiliti dalla direttiva per la rilevazione dei trasporti nazionali di merci non potevano essere rispettati. Con lettera 12 settembre 1979, n. 3054, lo stesso ministero precisava che la rilevazione dei trasporti nazionali di merci avrebbe potuto essere iniziata solo a decorrere dal gennaio 1980 e, con lettera 8 novembre 1979, n. 3628, chiariva che la rilevazione dei trasporti internazionali avrebbe potuto essere effettuata a partire dal 1979, ma solo parzialmente.
punto 4
Tuttavia, il ministero italiano, con lettera 9 settembre 1980, n. 71, precisava di non essere in grado di effettuare per l'anno 1980 la rilevazione dei trasporti nazionali di merci per lo stesso motivo segnalato l'anno precedente, cioè la distruzione dello schedario dei veicoli a causa di un attentato, e, con lettera 3 aprile 1981, n. 43/S, comunicava alla Commissione che, per imprevedibili necessità di ordine pratico, quali la mancanza di personale e la saturazione operativa del centro di calcolo, era impossibile l'applicazione della direttiva. Infine, con lettera 26 febbraio 1982, n. 84/S, il direttore generale della motorizzazione civile dichiarava di non essere in grado di formulare alcuna previsione circa la data in cui si sarebbe iniziato ad effettuare rilevazioni complete per i trasporti nazionali.
punto 5
La Commissione, constatando che, per quanto concerneva la rilevazione dei trasporti internazionali, essa possedeva solamente dei dati incompleti, riguardanti il 1979 e il 1980, e che nessun dato le era pervenuto per quanto riguardava i trasporti nazionali, iniziava il procedimento di cui all'art. 169 del trattato CEE. Con lettera di messa in mora 8 giugno 1982 la Commissione, pur riconoscendo che il richiamato attentato costituiva un caso di forza maggiore, invitava il governo italiano a presentare le sue osservazioni. Il governo della Repubblica italiana non rispondeva a questa messa in mora.
punto 6
Con parere motivato 2 agosto 1983 la Commissione dichiarava che il governo italiano, non avendo proceduto alla rilevazione dei dati statistici sui trasporti di merci su strada, secondo le modalità prescritte dalla direttiva del Consiglio 78/546/CEE, era venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva stessa ed invitava detto governo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro due mesi dalla sua notifica. Il governo italiano non forniva alcuna risposta al parere motivato; di conseguenza, la Commissione proponeva il presente ricorso.
punto 7
La Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare che il governo della Repubblica italiana, non avendo provveduto alla rilevazione dei dati statistici sui trasporti di merci su strada secondo le modalità previste dalla direttiva del Consiglio 78/546/CEE, è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva stessa. Essa chiede inoltre che il suddetto governo sia condannato al pagamento delle spese.
punto 8
II governo della Repubblica italiana non presenta formalmente conclusioni alla Corte. Esso deduce che l'inadempimento contestatogli è dovuto essenzialmente ad obiettive difficoltà e, prima di tutto, a cause di forza maggiore, cioè ad un attentato che, alla fine del 1979, ha provocato la distruzione della banca dati contenuta nel Centro di elaborazione del ministero dei trasporti. Ciò avrebbe sconvolto il calendario contemplato dalla direttiva ed avrebbe permesso di trasmettere solo in parte i dati statistici relativi ai trasporti internazionali, mentre nulla si sarebbe potuto fare per le statistiche relative ai trasporti nazionali.
punto 9
II governo italiano sostiene di aver adoperato la massima diligenza per garantire l'acquisizione e l'elaborazione dei dati cui si riferiscono le statistiche contemplate dalla direttiva, ricorrendo ad imprese private specializzate con le quali ha stipulato, a questo scopo, contratti di cui produce degli estratti.
punto 10
In risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo italiano ha spiegato che buona parte dei dati acquisiti in materia di trasporti nazionali di merci su strada in conto proprio e in conto terzi sono ancora da correggere e quindi non è possibile fare previsioni attendibili circa la data di inoltro alla Commissione dei dati statistici. Per quanto attiene ai trasporti internazionali in conto terzi, il governo italiano prevedeva di poter inviare dati alla Commissione, entro il mese di marzo 1985, solo nei limiti dei settori di traffico acquisiti. Infine, per quanto riguarda i trasporti internazionali in conto proprio, il governo italiano ha dichiarato che sono allo studio della competente amministrazione i modi più idonei per l'acquisizione dei dati in questo settore, ma che sussistono peraltro notevoli difficoltà.
punto 11
La Commissione rileva che le difficoltà richiamate dal governo italiano non trovano riscontro nella realtà. A questo proposito, essa sottolinea che, secondo la lettera del ministero italiano dei trasporti, che reca la data del 3 aprile 1981 ed è quindi posteriore all'attentato cui si riferisce la convenuta, le difficoltà dell'amministrazione italiana erano dovute alla « mancanza di personale » e alla « saturazione operativa del centro di calcolo ». Ciò dimostra, secondo la Commissione, che ci si trova in presenza di un comportamento di una pubblica amministrazione che, a seguito di un evento certamente non previsto, né prevedibile, non ha messo in opera quella normale diligenza che si deve usare in tutte le circostanze.
punto 12
La Commissione sottolinea poi che, anche prendendo per buona la descrizione dei fatti presentata dal governo italiano, le obiettive difficoltà invocate non possono continuare ad impedire all'amministrazione nazionale di applicare la direttiva. Essa sostiene che, pur ammettendo la necessità di correggere errori od omissioni nei dati statistici acquisiti dalle ditte specializzate alle quali l'amministrazione nazionale afferma di essersi rivolta, è inconcepibile che vari anni dopo l'attentato invocato non si sia ancora riusciti a rielaborare le statistiche necessarie per far fronte alle esigenze della direttiva.
punto 13
La Commissione osserva che, per quanto riguarda i trasporti nazionali in conto proprio e in conto terzi, il governo italiano ha fornito dati incompleti e con riserva di future correzioni; i dati sui trasporti internazionali in conto terzi sono forniti con riserva che essi sono validi solo « nei limiti dei settori di traffico acquisiti », il che limita la loro utilità sul piano pratico; infine, per quanto attiene ai trasporti internazionali in conto proprio, la Commissione considera che l'inchiesta svolta dall'amministrazione italiana non supera in realtà lo stadio di una ricerca sui mezzi appropriati per l'acquisizione dei dati in tale settore.
punto 14
Sia dai documenti versati agli atti, sia dal dibattito svoltosi dinanzi alla Corte risulta che il governo italiano non è riuscito a contestare l'esattezza delle affermazioni della Commissione. Stando così le cose, si deve dichiarare che il governo italiano non ha adempiuto gli obblighi imposti dalla direttiva 78/546.
punto 15
Tuttavia il governo italiano sostiene che l'inadempimento contestatogli è dovuto all'attentato che ha provocato la distruzione della « banca dati » contenuta nel Centro di elaborazione del ministero dei trasporti; detto attentato costituirebbe un caso di forza maggiore, che avrebbe impedito il proseguimento delle operazioni di acquisizione e di elaborazione dei dati necessari.
punto 16
Questo argomento dev'essere disatteso. Anche se l'attentato di cui trattasi, avvenuto prima del 18 gennaio 1979, ha potuto costituire un caso di forza maggiore ed ha creato difficoltà insormontabili, i suoi effetti sono potuti durare solo per un certo periodo, e cioè per il tempo materialmente necessario, ad un'amministrazione che metta in opera la normale diligenza, per la sostituzione dell'impianto tecnico distrutto e per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati. Il governo italiano non può pertanto basarsi su tale evento per giustificare, vari anni dopo, il persistente inadempimento dei suoi obblighi.
punto 17
Stando così le cose, la Corte non può che constatare l'inadempimento nei termini che figurano nelle conclusioni della Commissione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
Ai termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo proceduto alla rilevazione dei dati statistici sui trasporti di merci su strada, secondo le modalità prescritte dalla direttiva del Consiglio 78/546/CEE, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (GU L 168, pag. 29), è venuta meno agli obblighi impostile dalla stessa direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Kakouris Koopmans Everling Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'11 luglio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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