Sez. 2, Sentenza n. 8661 del 16/01/1987 Ud. (dep. 28/07/1987) Rv. 176456 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - RIUNIONE DI PIÙ PERSONE - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - RIUNIONE DI PIÙ PERSONE - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
Ai fini della configurabilità dell'aggravante del numero delle persone nel reato di estorsione ex art. 629 comma secondo cod. pen., è necessario che le persone presenti siano "correi", e cioè che si siano posti in inequivocabile rapporto causale con la consumazione del reato, cui abbiano fornito un proprio contributo nel rafforzare, sostenere e incoraggiare il proposito e la volontà dell'autore. Ne consegue che non realizza l'aggravante de qua la sola presenza occasionale, inespressiva, inerte, passiva di un'altra persona, ma una presenza qualificata dalla funzione e titolata dal suo significato intrinseco. (V mass n 161363; (V mass n 152840; (V mass n 165531).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 1, Cod. Pen. art. 629 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)