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Sez. 2, Sentenza n. 3477 del 21/06/1979 (Rv. 399889 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL PRETORE, QUALE GIUDICE DEL LAVORO, SUL PRESUPPOSTO DELLA NON ANNOVERABILITA DELLA CONTROVERSIA TRA QUELLE SOGGETTE AL NUOVO RITO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399889-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL PRETORE, QUALE GIUDICE DEL LAVORO, SUL PRESUPPOSTO DELLA NON ANNOVERABILITA DELLA CONTROVERSIA TRA QUELLE SOGGETTE AL NUOVO RITO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO.*

E ammissibile il regolamento di Competenza contro l'ordinanza con la quale il pretore, quale giudice del lavoro, si spoglia della Competenza ritenendo che la domanda riguardi rapporti diversi da quelli rientranti nelle previsioni dell'art 409 cod proc civ ed esuli dalla sua Competenza per valore, in quanto tale provvedimento, nonostante sia definito dallo stesso legislatore quale ordinanza (art 427 cod proc civ) ha la natura decisoria di una vera e propria sentenza sulla Competenza. (Conf 4257/78, mass n 393906; (Conf 4131/78, mass n 393756).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)