Sez. L, Sentenza n. 1081 del 18/03/1977 (Rv. 384711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MALATTIA - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - COMMISURAZIONE DELL'INDENNITA AL CINQUANTA PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA FISSATA MEDIANTE DECRETI MINISTERIALI - PERIODO ANTERIORE ALLA EMANAZIONE DI TALI DECRETI - RILEVANZA - RETRIBUZIONE MEDIA FISSATA PRIMA DELL'EMANAZIONE DI DETTI DECRETI - NATURA - BASE PER UN CALCOLO PROVVISORIO - CONGUAGLIO SUCCESSIVO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MALATTIA - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE - COMMISURAZIONE DELL'INDENNITA AL CINQUANTA PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA FISSATA MEDIANTE DECRETI MINISTERIALI - PERIODO ANTERIORE ALLA EMANAZIONE DI TALI DECRETI - RILEVANZA - RETRIBUZIONE MEDIA FISSATA PRIMA DELL'EMANAZIONE DI DETTI DECRETI - NATURA - BASE PER UN CALCOLO PROVVISORIO - CONGUAGLIO SUCCESSIVO - NECESSITA.*
A norma degli artt 1 e 3 della legge 8 agosto 1972 n 457, la indennita giornaliera di malattia spettante ai lavoratori agricoli e commisurata al cinquanta per cento della retribuzione media fissata annualmente, per ciascuna provincia, mediante decreti ministeriali sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di categoria; e cio anche per il periodo anteriore alla emanazione di tali decreti, dovendosi l'ultimo comma del cit art 3, - secondo cui, fino all'emanazione di questi ultimi, e stabilita una retribuzione media di lire 3.250, - essere interpretato nel senso che quest'ultima somma costituisce soltanto la base per un calcolo provvisorio della cennata indennita, da sottoporsi a conguaglio con riferimento, alla retribuzione media fissata con il successivo provvedimento ministeriale.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)