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Sez. L, Sentenza n. 4289 del 24/03/2003 (Rv. 561334 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Legge n. 388 del 2000 - Pagamento di contributi previdenziali effettuato ad ente diverso dall'effettivo creditore - Effetto liberatorio del debitore - Presupposto - Buona fede del debitore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561334-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

In riferimento al pagamento di prestazione previdenziale effettuato in favore di ente diverso dall'effettivo creditore, l'art. 116, ventesimo comma, della legge 23.12.2000, n.388 prevede che il pagamento - se effettuato in buona fede - ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. (In applicazione di tale principio di diritto, introdotto da una normativa entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affinché il giudice di merito accertasse la sussistenza o meno della buona fede del solvens).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)