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Sez. 1, Sentenza n. 2639 del 21/12/1972 Ud. (dep. 03/04/1973) Rv. 123711 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - MOTIVI POLITICI - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123711-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - MOTIVI POLITICI - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen e inapplicabile quando i motivi politici, ispiratori dell'Azione, si presentino come manifestazione contraria all'ordinamento ed ai poteri dello stato e siano diretti a creare disordini e sovvertimento nell'ordinamento stesso, essendo, in tal caso, proprio l'antitesi di quei principi di alto contenuto morale e sociale che la norma postula.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)