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Sez. U, Sentenza n. 28057 del 25/11/2008 (Rv. 605982 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Specificità dei motivi - Configurabilità - Condizioni - Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605982-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE

Ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto non verificata tale condizione, in un caso in cui la sentenza appellata, nel respingere l'eccezione di legittimazione passiva dell'Amministrazione statale, aveva rilevato che le pretese del dipendente si riferivano ad un periodo in cui gli effetti del rapporto facevano capo ad essa, e su tale punto l'atto di appello non aveva dedotto alcuna censura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)