Sez. 5, Sentenza n. 29331 del 26/06/2025 Cc. (dep. 07/08/2025) Rv. 288506-01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna - Decorrenza del termine per l'estinzione della pena - Dalla data della sentenza irrevocabile successivamente pronunciata - Ragioni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione della pena, qualora l'imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna, il termine per l'estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento dei successivi giudizi di impugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione diviene irrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l'art. 174 cod. pen. per individuare il momento iniziale del periodo di tempo necessario per determinare l'effetto estintivo. (Vedi: Sez U, n. 4460 del 1994, Rv. 196889-01).
Cod. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2020 num. 150 art. 88, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 650
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)