Sez. 5, Sentenza n. 4305 del 07/10/1997 Cc. (dep. 18/12/1997) Rv. 209975 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Misura cautelare richiesta a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna - Superamento, per il solo fatto della intervenuta pronuncia, di un precedente giudicato cautelare sul fatto - Legittimità - Presunzione di pericolosità per gli imputati per reati associativi di stampo mafioso - Sussistenza sulla sola base della intervenuta sentenza di condanna - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La pronuncia di una sentenza di condanna, per di più a una consistente pena detentiva, costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare provvisoriamente formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati indicati dal terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone misura della custodia cautelare in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)