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Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

Art. 183

Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.

Capo 5. Rettifica delle detrazioni

Art. 184

La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

Art. 185

1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.

2.

In deroga al paragrafo 1, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all'articolo 16.

In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.

Art. 186

Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.

Art. 187

1.

Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

Tuttavia, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base per il calcolo delle rettifiche può essere prolungata sino a vent'anni.

2.

Ogni anno la rettifica è effettuata solo per un quinto o, qualora il periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente dell'IVA che ha gravato sui beni d'investimento.

La rettifica di cui al primo comma è eseguita secondo le variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta.

Art. 188

1.

In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica.

Si presume che l'attività economica sia interamente soggetta ad imposta quando la cessione del bene d'investimento è soggetta ad imposta.

Si presume che l'attività economica sia interamente esente quando la cessione del bene d'investimento è esente.

2. La rettifica prevista al paragrafo 1 è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica. Tuttavia quando la cessione del bene d'investimento è esente, gli Stati membri possono non esigere una rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che utilizzi il bene d'investimento in questione soltanto per operazioni per le quali l'IVA è detraibile.

Art. 189

Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 188, gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

  1. a) definire il concetto di beni d'investimento;

  2. b) indicare l'ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per la rettifica;

  3. c) adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;

  4. d) consentire semplificazioni amministrative.

Art. 190

Ai fini degli articoli 187, 188, 189 e 191, gli Stati membri possono considerare beni d'investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d'investimento.

Art. 191

Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione degli articoli 187 e 188 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'IVA nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo tale Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, rinunciare all'applicazione di questi articoli purché non ne risultino distorsioni della concorrenza.

Art. 192

Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime speciale o viceversa, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.

Titolo XI. Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi

Capo 1. Obbligo di pagamento

Sezione 1. Debitori dell'imposta verso l'Erario

Art. 192 bis

Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;

  2. b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

Art. 193

L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter e 202.

Art. 194

1. Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

2. Gli Stati membri determinano le condizioni di applicazione del paragrafo 1.

Art. 195

L'IVA è dovuta dalle persone identificate ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta e che sono destinatarie delle cessioni di beni alle condizioni previste dagli articoli 38 e 39, se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.

Art. 196

L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro.

Art. 197

1. L'IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. a) l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 141;

  2. b) il destinatario di tale cessione di beni è un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro dove è effettuata la cessione;

  3. c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.

2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in applicazione dell'articolo 204, gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 198

1.

Se operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento tra un soggetto passivo operante su un mercato dell'oro regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato sono assoggettate all'imposta in virtù dell'articolo 352, gli Stati membri designano l'acquirente come debitore dell'imposta.

Se l'acquirente non operante su un mercato dell'oro regolamentato è un soggetto passivo tenuto all'identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta unicamente per le operazioni di cui all'articolo 352, il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell'acquirente conformemente alle disposizioni di detto Stato membro.

2. Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, è effettuata da un soggetto passivo che ha esercitato una delle opzioni di cui agli articoli 348, 349 e 350, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta.

3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità e le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Art. 199

1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

  1. a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

  2. b) messa a disposizione di personale per l’esecuzione delle attività di cui alla lettera a);

  3. c) cessioni di beni immobili, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per l’imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137;

  4. d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI;

  5. e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

  6. f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

  7. g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

2. Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare le seguenti misure:

  1. a) esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo effettuate nei suoi confronti;

  2. b) esigere che un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g) effettuate nei suoi confronti.

4. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 199 bis

1. Fino al 30 giugno 2022 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

  1. a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità10, trasferibili a norma dell’articolo 12 di tale direttiva;

  2. b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

  3. c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

  4. d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

  5. e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

  6. f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

  7. g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;

  8. h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;

  9. i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

  10. j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.

1 bis. Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.

1 ter. L'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati in tale paragrafo, lettere da c) a j), è soggetta all'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri informano il comitato IVA dell'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:

  1. a) l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

  2. b) le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

  3. c) i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

  4. d) la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

3.

Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2017. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.

La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell’efficacia e dell’efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

  1. a) l'impatto sulle attività fraudolente inerenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;

  2. b) il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi;

  3. c) i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

4. Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai beni o ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali beni e servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2017.

5. Anteriormente al 1o gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.

Art. 199 ter

1.

Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha una durata non superiore a nove mesi.

2.

Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11, e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio12.

6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2022.

Art. 199 quater

1.

In deroga all'articolo 193 uno Stato membro può fino al 30 giugno 2022 introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17500 EUR per operazione.

Lo Stato membro che intende introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

  1. a) aver presentato nel 2014, sulla base del metodo e dei dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell'IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un divario dell'IVA, espresso in percentuale del totale dell'IVA esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell'IVA mediano a livello comunitario;

  2. b) presentare, sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa relativa al presente articolo, un livello di frodi carosello superiore al 25 % del suo divario dell'IVA complessivo;

  3. c) stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, in particolare precisando le misure di controllo applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di IVA è risultata insufficiente;

  4. d) stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25 % l'onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali; e

  5. e) stabilire che l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo. Lo Stato membro acclude alla domanda di cui al paragrafo 3 il calcolo del divario dell'IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nella relazione sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi e, in particolare, per i soggetti passivi che forniscono o ricevono beni o servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.

3.

Gli Stati membri che intendono applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano una domanda alla Commissione fornendo le seguenti informazioni:

  1. a) una motivazione dettagliata del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1;

  2. b) la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e la relativa durata; e

  3. c) le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e

  4. d) una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.

Se ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, la Commissione chiede ulteriori informazioni, tra cui metodi principali, presupposti, studi e altri documenti giustificativi, entro un mese dal ricevimento della domanda. Lo Stato membro richiedente presenta le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della notifica.

4. La Commissione, se ritiene che una domanda sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, presenta una proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla proposta della Commissione, può autorizzare lo Stato membro richiedente ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Se la Commissione ritiene che una domanda non sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, ne comunica le ragioni allo Stato membro richiedente e al Consiglio entro lo stesso termine.

5.

Qualora sia stato accertato un considerevole impatto negativo sul mercato interno in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, propone l'abrogazione di tutte le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 4 non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della prima decisione di esecuzione che autorizza uno Stato membro ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Tale abrogazione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida all'unanimità di respingere la proposta della Commissione entro 30 giorni dalla sua adozione da parte della stessa.

Si considera che sussista un considerevole impatto negativo quando ricorrono le seguenti condizioni:

  1. a) almeno uno Stato membro che non applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile informa la Commissione di un aumento delle frodi IVA nel proprio territorio a motivo dell'applicazione del meccanismo; e

  2. b) la Commissione accerta, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri di cui alla lettera a) del presente comma, che l'aumento delle frodi IVA nel proprio territorio è connesso all'applicazione di tale meccanismo in uno o più Stati membri.

6.

Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile trasmettono a tutti gli Stati membri, la seguente informazione in formato elettronico:

  1. a) i nomi delle persone che, nei 12 mesi precedenti la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, siano state oggetto di procedimenti penali o amministrativi per frodi IVA; e

  2. b) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che non siano più identificate ai fini dell'IVA in tale Stato membro a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e

  3. c) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che abbiano omesso di presentare una dichiarazione IVA per due periodi di imposta consecutivi dopo l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono trasmesse entro tre mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi. Le informazioni di cui al primo comma, lettera c), sono trasmesse entro nove mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi.

Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia entro un anno dall'inizio dell'applicazione di tale meccanismo. Tale relazione fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia del meccanismo. Tre mesi dopo la fine dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile gli Stati membri che lo applicano presentano una relazione finale sul suo impatto complessivo.

7.

Gli Stati membri che non applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri Stati membri. Tale relazione è presentata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dall'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro.

Se almeno uno Stato membro applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile, gli Stati membri che non lo applicano presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2022, una relazione finale riguardante l'impatto sul loro territorio del meccanismo applicato da altri Stati membri.

8. Nelle relazioni di cui al paragrafo 6 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

  1. a) evoluzione del divario dell'IVA;

  2. b) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;

  3. c) evoluzione dell'onere amministrativo gravante sui soggetti passivi;

  4. d) evoluzione delle spese amministrative per le autorità fiscali.

9. Nelle relazioni di cui al paragrafo 7 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

  1. a) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;

  2. b) spostamento della frode da detti Stati membri che applicano o hanno applicato il meccanismo generalizzato di inversione contabile.