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Sez. L, Sentenza n. 544 del 22/01/1991 (Rv. 470594 - 01)

Agenzia (contratto di) - In genere | Contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale - Clausola contenente in patto di prova - Ammissibilità - Limiti - Previsione della facolta di entrambe le parti di recedere senza obbligo di preavviso o di pagamento della relativa indennità sostitutiva - Carattere vessatorio - Esclusione - Specifica approvazione scritta - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470594-01

Agenzia (contratto di) - In genere

Nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui agli artt. 1742 e segg. cod. civ. le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova, al fine di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all'uopo prestabilito. Tale patto è pienamente valido - purché (secondo l'accertamento del giudice del merito) il periodo destinato alla effettuazione dell'esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere l'anzidetta valutazione - e la relativa clausola, che preveda a favore di entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o di pagamento dell'indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e non richiede pertanto specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341 cod. proc. civ., quantunque risulti inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)