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Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 25/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152389 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - INTERVENTO DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - CAUSA SUBORDINATA A DETERMINATE CONDIZIONI - OBBLIGHI E LIMITI DELL'ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - FATTISPECIE: AMNISTIA PER COSTRUZIONE ABUSIVA.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152389-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - INTERVENTO DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - CAUSA SUBORDINATA A DETERMINATE CONDIZIONI - OBBLIGHI E LIMITI DELL'ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - FATTISPECIE: AMNISTIA PER COSTRUZIONE ABUSIVA.*

Quando l'applicabilità della causa estintiva del reato è da particolari norme subordinata alla sussistenza di determinati elementi, condizioni o situazioni di fatto, il giudice della impugnazione, in presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità, prima di dichiararla, può e deve accertare se sussistono i cennati elementi per l'applicazione della causa estintiva, ricavabili però unicamente dai dati già acquisiti al processo, non essendogli consentito di procedere a nuove ed ulteriori indagini, data l'impossibilità della prosecuzione del giudizio, dovuta all'insuperabile ostacolo rappresentato dalla inammissibilità dell'impugnazione. (fattispecie relativa all'intervenuta amnistia di cui al d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 relativamente a reato di costruzione abusiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)