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Sez. L, Sentenza n. 5722 del 14/05/1992 (Rv. 477209 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Indennità - In genere | Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici ex art. 6 legge n. 41 del 1986 - Emolumenti ex ottavo comma del cit. art. 6 comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza o in altro modo rivalutabili - Blocco della misura retributiva unitaria ex legge n. 41 cit. - Configurabilità - Rivalutazione automatica derivante da meccanismi di indicizzazione - Divieto.
Stato
decisa il 1992-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477209-01

Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Indennità - In genere

L'art. 6, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria del 1986) prevedendo per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici indicati nel primo comma che tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere (escluse le mensilità aggiuntive) comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza, o in altro modo rivalutabili in relazione a tali istituti, siano corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, non contiene solo la prescrizione di un tetto di spesa complessiva, ma stabilisce il blocco della misura retributiva unitaria di tali compensi. Per gli stessi resta quindi esclusa la possibilità, nei limiti temporali specificati, di una rivalutazione automatica derivante da meccanismi di indicizzazione, restando salva la possibilità di una rivalutazione contrattuale connessa ad incentivi di produttività, prevista dagli accordi contrattuali di cui al precedente comma settimo dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1986 num. 41 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)