Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 107 Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile
1. Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
2. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui e' imbarcato.
3. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 108 Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile
1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.
2. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.
Art. 109 Agevolazione colposa
1. Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Art. 110 Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro
1. Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui puo' disporre, per limitare il danno, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Art. 111 Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo
1. Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, e' punito con la reclusione militare fino a dieci anni.
2. La condanna importa la rimozione.
Art. 112 Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo
1. Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non e' l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, e' punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.
2. Se dal fatto e' derivata la impossibilita' di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non e' inferiore a quindici anni.
3. Se dal fatto e' derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.
4. La condanna importa la rimozione.
Art. 113 Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo
1. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica al comandante di una o piu' navi militari, o di uno o piu' aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorche' non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.
3. La condanna importa la rimozione.
Art. 114 Usurpazione di comando
1. Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, e' punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
2. Se il comando indebitamente assunto e' ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
3. Se il fatto e' commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena e' aumentata.
4. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.
Art. 115 Movimento arbitrario di forze militari
1. Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessita', ordina un movimento di forze militari, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Art. 116 Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso
1. Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, e' punito, se dal fatto e' derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
Art. 117 Omessa esecuzione di un incarico
1. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La condanna importa la rimozione.
3. Se l'incarico non e' eseguito per negligenza, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Sezione II. Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna
Art. 118 Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta
1. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La reclusione militare e' da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso:
1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
3. In ogni caso, se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.
Art. 119 Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta
1. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Art. 120 Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio
1. Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se il colpevole e' il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena e' aumentata.
Art. 121 Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso
1. Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
2. Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Art. 122 Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata
1. Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, e' punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni.32
Art. 123 Omessa presentazione in servizio
1. Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui e' stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.
Art. 124 Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso
1. Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
3. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.
Sezione III. Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi
Art. 125 Inosservanza di istruzioni ricevute
1. L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, e' punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.
2. La condanna importa la rimozione.
3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sei mesi.
Art. 126 Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta
1. Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
2. Il colpevole non e' punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorita'.
Art. 127 Divulgazione di notizie segrete o riservate
1. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
2. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.
3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.