Sez. 1, Sentenza n. 6268 del 11/12/1985 (Rv. 443379 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - POTERI DEL PRETORE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE ESERCITATA CONTRO UN TERZO DAL POSSESSORE CONVENUTO DAL PROPRIETARIO CON AZIONE DI RIVENDICAZIONE - MANCATA ESTENSIONE A DETTO PROPRIETARIO CHIAMATO IN GARANZIA DEL CONVENUTO - ART. 704 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - POTERI DEL PRETORE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE ESERCITATA CONTRO UN TERZO DAL POSSESSORE CONVENUTO DAL PROPRIETARIO CON AZIONE DI RIVENDICAZIONE - MANCATA ESTENSIONE A DETTO PROPRIETARIO CHIAMATO IN GARANZIA DEL CONVENUTO - ART. 704 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora, in pendenza di giudizio di rivendicazione promosso dal proprietario di un bene contro il possessore, questi esperisca Azione di reintegrazione contro un terzo, e poi non provveda ad estendere la domanda possessoria nei confronti di detto proprietario, che sia stato chiamato in garanzia dal convenuto (nella specie, in quanto deduceva la stipulazione con il proprietario medesimo di un contratto di affitto), deve escludersi la ricorrenza della situazione contemplata dall'art. 704 secondo comma cod. proc. civ., e, quindi, dell'Obbligo per il pretore di rimettere le parti davanti al giudice del petitorio (dopo l'adozione dei provvedimenti urgenti), mancando la comunanza di causa nonché la totale coincidenza delle parti dell'uno e dell'altro procedimento, come richiesto dalla citata norma. (V 4954/81, mass n 415724; (V 3703/76, mass n 382406).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)