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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 229 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-11, depositata il 1988-02-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:229
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10482

  • Reati militari
  • Lesioni personali
  • Procedibilità a richiesta
  • Condizione
  • Malattia non superiore a giorni dieci (anziché venti)
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260; legge 24 novembre 1981, n.689, art. 91.
  • Cost., artt. 3, 32.
Leggi la massima
Tra la querela e la richiesta di procedimento non esiste omogeneità, atteso che "il primo istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio". (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 223 e 260, cod. pen. mil. di pace, e 91, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - in quanto, mentre il reato comune di lesione personale volontaria è perseguibile a querela se comporta una malattia non superiore a venti giorni, l'analogo reato militare è perseguibile a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e 260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello - Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;
punto 2
Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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