Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 229 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10482
- Reati militari
- Lesioni personali
- Procedibilità a richiesta
- Condizione
- Malattia non superiore a giorni dieci (anziché venti)
- Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260; legge 24 novembre 1981, n.689, art. 91.
- Cost., artt. 3, 32.
Leggi la massima
Tra la querela e la richiesta di procedimento non esiste omogeneità, atteso che "il primo istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio". (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 223 e 260, cod. pen. mil. di pace, e 91, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - in quanto, mentre il reato comune di lesione personale volontaria è perseguibile a querela se comporta una malattia non superiore a venti giorni, l'analogo reato militare è perseguibile a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni).
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e 260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello - Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985, n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;
punto 2
Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.li 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze