Sez. L, Ordinanza n. 10739 del 23/04/2026 (Rv. 678705-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Diritto all'assegno "una tantum" - Assoggettamento a prescrizione decennale - Sussistenza - Decorrenza - Intero importo.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di indennizzo per i danni da vaccinazioni, il diritto all'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 210 del 1992 - destinato ad integrare l'indennizzo di cui al precedente art. 1, comma 1, e, in particolare, a sostenere il richiedente per il periodo temporale occorrente per il suo ottenimento - in quanto diritto di credito ad una prestazione assistenziale, è soggetto a prescrizione nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di conoscenza dell'evento dannoso e della sua riconduzione causale alla vaccinazione, per l'intero importo dell'assegno, trattandosi di prestazione una tantum e non ad esecuzione periodica.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)