diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 33572 del 28/12/2018 (Rv. 651914 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento - Onere dell'Ufficio di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651914-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di comunicare preventivamente l'oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d'invalidità dell'atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l'Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)