Sez. U, Ordinanza n. 28327 del 22/12/2011 (Rv. 620188 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI | Controversia tra privato e Comune per il regolamento di confini - Fondi riconosciuti in proprietà da sentenza passata in giudicato - Giurisdizione del commissario liquidatore degli usi civici - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
La controversia promossa da un privato nei confronti di un Comune per il regolamento dei confini tra due fondi, riconosciuti rispettivamente oggetto di proprietà delle parti in causa in base ad una sentenza passata in giudicato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non del commissario per la liquidazione degli usi civici, e ciò anche se il Comune opponga la demanialità civica come impedimento all'accoglimento della domanda, perché tale controversia ha ad oggetto il conflitto tra fondi e non i titoli di proprietà degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)