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Sez. L, Sentenza n. 5576 del 28/11/1978 (Rv. 395356 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO PEGGIORATIVO DELLE MANSIONI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO - MUTAMENTO IN COSTANZA DI UN RAPPORTO DISTINTO ED AUTONOMO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395356-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO PEGGIORATIVO DELLE MANSIONI E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO - DIVIETO - MUTAMENTO IN COSTANZA DI UN RAPPORTO DISTINTO ED AUTONOMO - INAPPLICABILITA.*

Il divieto di mutamento peggiorativo delle mansioni e del trattamento economico del dipendente, previsto dall'art 2103 cod civ, nel testo modificato dall'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), opera nel corso dell'unico ed identico rapporto di lavoro, ma non anche quando tale mutamento si verifica in costanza di un rapporto distinto ed autonomo da quello in cui il lavoratore godeva di condizioni economiche e normative migliori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)