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Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

Testo in vigore al

Art. 2 Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

1. Il Fondo unico per lo spettacolo e' ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante.

2. La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma.

Art. 4 Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

1. Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attivita' dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilita' del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonche' le forme di sostegno e incentivazione piu' idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori.

2. A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo e' convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo.

3. Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

4. Il Consiglio nazionale dello spettacolo puo' altresi' essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto del suo componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo.

5. Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5 Osservatorio dello spettacolo

1. E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di:

  1. a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;

  2. b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;

  3. c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

2. A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

3. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6 Controllo del Parlamento

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta al Parlamento ogni anno una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo, nonche' sull'andamento complessivo dello spettacolo.

Titolo II. Agevolazioni fiscali

Art. 7 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico

1. La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive, dalle industrie tecniche cinematografiche e dalle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali ai sensi delle leggi vigenti o di coproduzione maggioritaria italiana, in attivita' e opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale, in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film e delle opere previsti nel precedente comma.

3. L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non puo' eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.

4. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere, nonche' i relativi piani di finanziamento.

5. Per ottenere i benefici di cui al primo comma i film e le opere devono essere iniziati entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio.

6. Le date di inizio e di ultimazione dei film e delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella produzione e nella esecuzione di essi devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 8 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante

1. Non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati:

  1. a) dalle imprese di produzione musicale, di danza, teatrale di prosa, circense e di spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita nella produzione di spettacoli;

  2. b) dalle imprese d'esercizio teatrale, musicale, circense e dello spettacolo viaggiante, che abbiano la contabilita' ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se reinvestita in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle rispettive strutture.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo degli spettacoli e delle opere previsti nel precedente comma.

3. L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo, che comunque non puo' eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della parte di utili che si intende investire.

4. L'agevolazione compete sulla parte degli utili accantonati che non supera la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle attivita', nonche' i relativi piani di finanziamento.

5. Ai fini dell'agevolazione di cui al primo comma:

  1. 1) i reinvestimenti devono essere operati entro il periodo di imposta successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

  2. 2) la prima rappresentazione pubblica dello spettacolo deve aver luogo entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

  3. 3) le opere di cui alla lettera b) del primo comma debbono essere iniziate entro un anno dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi e ultimate entro due anni dalla data di inizio.

6. Le date di inizio e fine della programmazione degli spettacoli e di inizio e ultimazione delle opere, nonche' l'ammontare delle somme impiegate devono essere comprovate mediante idonea documentazione.

Art. 9 Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

1. Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalita' e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 10 Sanzioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti nell'ultimo comma degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, l'amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata ed applica una soprattassa annua pari al 50 per cento dell'imposta non pagata.

Art. 11 Temporaneita' delle agevolazioni fiscali e relative modalita' di applicazione

1. Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovra' altresi' essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attivita' e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.

Art. 12 Oneri deducibili ai fini fiscali

1. Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".
Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente:
"3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".

Titolo III. Norme transitorie e finali

Art. 13 Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove gia' costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 15, tra i settori di attivita' ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attivita' cinematografiche, del 15 per cento per le attivita' teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. La residua quota del 3,5 per cento e' utilizzata per le finalita' previste al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

  1. a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e' annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;

  2. b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attivita' cinematografiche e' portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento e' destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo e' erogato a stato di avanzamento dei lavori;

  3. c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attivita' cinematografiche e' annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;

  4. d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa;

  5. e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112;

  6. f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attivita' circensi ed allo spettacolo viaggiante e' ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attivita' circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalita' fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, ed in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante.

3. Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 14 Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico

1. Le imprese di produzione e distribuzione cinematografiche usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 7 della presente legge, relativamente alla parte di utili investita nella produzione o distribuzione del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. Del medesimo beneficio usufruisce altresi' l'esercente di sale cinematografiche che nel periodo di imposta considerato abbia osservato quanto previsto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 15 Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura

1. Al Fondo unico per lo spettacolo di cui al precedente articolo 1 e' assegnata per il triennio dal 1985 al 1987 la complessiva somma di lire 2.050 miliardi, in ragione di lire 600 miliardi per il 1985, lire 700 miliardi per il 1986 e lire 750 miliardi per il 1987.

2. Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato.

4. Per le somme di cui alla lettera h) del precedente comma resta fermo l'obbligo del versamento in entrata del bilancio dello Stato.

5. Per l'anno 1985, le somme di cui al precedente terzo comma, ovvero le eventuali residue disponibilita' sulle stesse esistenti, in caso di avvenuti utilizzi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono portate in aumento del Fondo unico per lo spettacolo mediante storno dai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1985, lire 700 miliardi per l'anno 1986, lire 750 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del triennio 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, da ripartire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotta della somma necessaria per il versamento allo stato di previsione dell'entrata del bilancio delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali derivanti dal titolo II della presente legge, il cui onere per l'anno 1985 e' valutato in lire tredici miliardi.

8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI