Riforma degli ordinamenti tributari
Testo in vigore al
Art. 12
1. E' istituita presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette una Anagrafe tributaria.
2. Sono iscritti nell'Anagrafe tributaria tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel distretto. Sono inoltre iscritte le seguenti categoria in ordine di precedenza:
1° i capifamiglia aventi domicilio nel distretto;
2° i residenti nel distretto che abbiano raggiunto il 21° anno di eta', se maschi;
3° i possessori di beni immobili siti nel distretto;
4° gli enti, gli italiani residenti all'estero e gli stranieri indicati nell'articolo precedente.
3. Gli appartenenti a piu' categorie saranno iscritti secondo l'ordine delle categorie stesse.
4. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la formazione ed il funzionamento dell'Anagrafe tributaria.
Titolo III. Modificazioni ed aggiunte alle norme per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza.
Art. 13
1. Gli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, assistiti dagli Uffici tecnici erariali, sentite le Unioni dei lavoratori competenti per ragioni di materia, stabiliscono, d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti da servire per la determinazione, in base ad elementi certi, del valore dei beni trasferibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione.
2. Tali accordi di massima hanno soltanto valore indicativo, e possono, in ogni tempo, essere denunziati o modificati.
Art. 14
1. Nella materia delle imposte sui trasferimenti della ricchezza, gli Uffici del registro, previ gli accertamenti tecnici e con l'osservanza delle norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, hanno competenza a concordare con i contribuenti, senza limite di somma, i valori imponibili.
2. Gli uffici predetti hanno ugualmente competenza ad accordare le dilazioni al pagamento d'imposta sui trasferimenti, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.
Art. 15
1. Le imposte di successione e di registro, progressive e proporzionali, di trasferimento; nonche' le imposte graduali concernenti beni immobili, diritti reali, aziende industriali e commerciali, quote di compartecipazione in societa' di commercio, navi, conferimenti dei detti beni nelle societa' e nelle fusioni di societa', sono commisurate sul valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, anche quando non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo, ne' dichiarato alcun valore negli atti o denunzie.
2. Allo stesso modo sono liquidati l'imposta proporzionale di trascrizione ed i diritti catastali.
Art. 16
1. Per determinare il valore venale in comune commercio degli immobili si deve aver riguardo principalmente:
a) alle alienazioni, divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio, relative agli stessi immobili o ad altri che si trovino nella medesima localita' ed in analoghe condizioni;
b) al reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili stessi, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione adottato nella localita' per investimenti immobiliari consimili all'epoca del trasferimento.
2. Se si tratta di mobili, l'imposta si applica al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.
3. Se si tratta di azioni, di obbligazioni o di titoli del Debito pubblico, nazionali o stranieri, essi sono valutati al corso legale per contanti del listino del giorno della trasmissione. Le azioni, obbligazioni e titoli che non furono mai compresi nei listini di borsa o cessarono di esserlo, devono calcolarsi pel valore commerciale al giorno della trasmissione.
4. Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, l'imposta e' applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni piu' vicine al giorno del contratto o trasferimento.
5. I prezzi o corrispettivi in valuta estera o anche in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione; se le parti non abbiano stabilito, nei loro rapporti, altra data di ragguaglio del cambio.
Art. 17
1. Nella liquidazione dei tributi e diritti di cui all'art. 15, si osservano le seguenti norme:
1° quando dall'atto, contratto o denunzia risultano il valore, il prezzo o il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la percezione ha luogo sui valore o sul prezzo o corrispettivo, dichiarato o determinato, salvo all'Amministrazione il diritto di revisione di cui all'art. 20;
2° allorche' l'atto, contratto o denunzia non esprime il valore sul quale deve liquidarsi l'imposta, o non contiene gli elementi per determinarlo, le parti, o una di esse o colui che richiede la registrazione o presenta la denunzia, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla registrazione, devono, sull'invito anche verbale da parte dell'ufficio, supplire con una dichiarazione estimativa sottoscritta da prodursi nel termine della registrazione in base alla quale dichiarazione l'imposta e' liquidata e riscossa, salvo il diritto dell'Amministrazione alla revisione di cui all'ari 20.
2. In caso di rifiuto, anche tacito, a fare, la detta dichiarazione, l'ufficio determina il valore, ed in base ad esso riscuote l'imposta, salvo il diritto alla rettifica di cui ai successivo art. 20, e salvo al contribuente il diritto di provocare il giudizio delle Commissioni amministrative, entro trenta giorni dal pagamento dell'imposta.
Art. 18
1. Nei trasferimenti della proprieta' od usufrutto di immobili o della proprieta' o del godimento di una azienda di industria o commercio, non risultanti da prove dirette, l'ufficio, ai sensi dell'art. 18 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, notifica invito alle parti; o ad una di esse, di presentargli la dichiarazione di valore entro dieci giorni, con avvertenza che in caso di rifiuto, anche tacito, terra' luogo di dichiarazione di valore di detti beni e diritti la valutazione fatta di ufficio, in base alla quale sara' riscossa l'imposta.
Art. 19
1. Nei trasferimenti a qualunque titolo di aziende industriali e commerciali e di quote di compartecipazione in societa' di commercio, l'Amministrazione, per determinare la quantita' ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura, compresi l'avviamento ed i diritti di privativa, ha diritto di esaminare i libri di commercio e tiene conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per le imposto dirette e di ogni altro idoneo elemento.
2. Nel casi di rifiuto ad esibire i libri di commercio sono ,applicabili le disposizioni degli articoli 20 e 23 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.
Art. 20
1. I prezzi, corrispettivi e valori, risultanti da stipulazioni e da dichiarazioni delle parti e quelli determinati dall'ufficio, sono soggetti a revisione per indagarne la congruita' e determinare cosi' il valore venale ai fini della tassazione.
2. Quando l'ufficio, in base agli elementi di valutazione che possiede, ritenga che i prezzi, corrispettivi e valori, stipulati, dichiarati o determinati, siano inferiori al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, notifica al contribuente il valore venale che l'Amministrazione reputa doversi attribuire ai beni.11
Art. 21
1. Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente e' di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione.
2. In contrapposto ai prezzi, corrispettivi; o valori dichiarati, o determinati, l'ufficio, nell'avviso di accertamento, indichera' quel valore che l'Amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni, escludendone quelli per i quali l'ufficio ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato, con l'avvertimento al contribuente, che ove non intendesse aderire alla determinazione di valore fatta dall'Amministrazione, egli dovra', entro il termine perentorio di giorni trenta, presentare ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte.
3. Decorso tale termine senza che il contribuente abbia ricorso, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli.11
Titolo IV. Degli organi per la risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza.
Art. 22
1. La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all'applicazione delle imposte dirette, esclusa quella sui terreni, e' demendata in prima istanza a Commissioni distrettuali ed in appello a Commissioni provinciali.
2. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni provinciali, e' ammesso ricorso alla Commissione centrale delle imposte dirette.
3. E' mantenuta la competenza dell'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, alleg. E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi.
4. L'Autorita' giudiziaria puo' essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della Commissione distrettuale o di quella provinciale, purche' la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo.12
Art. 23
1. Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di cui all'art. 42 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021.
2. Esse hanno giurisdizione identica alla circoscrizione territoriale dell'ufficio delle imposte dirette.
Art. 24
1. Le commissioni distrettuali sono composte di un presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'Intendente di finanza.
2. I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'Ufficio.
3. La scelta viene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei comuni compresi nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette.
4. Il numero delle persene da designarsi da ciascun comune sara' stabilito dall'intendente, d'intesa col Prefetto, tenuto conto della entita' degli interessi delle diverse attivita' produttive operanti nel distretto medesimo.
Art. 25
1. Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia, I membri effettivi e supplenti sono scelti per meta' fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita', di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra meta' la scelta avverra' su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della, provincia. Questi designera' sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entita' degli interessi dell'attivita' produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili.
Art. 26
1. Le commissioni distrettuali e provinciali funzionano in due distinte sezioni presiedute dal presidente e dal vicepresidente e composte di egual numero di membri.
2. Nelle commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri scelti fra i magistrati e funzionari e il numero dei membri scelti su designazione del Prefetto.
3. La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.
4. La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati, nonche' le imposte sui trasferimenti della ricchezza ai sensi del successivo art. 28. A tale sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti di cui all'articolo precedente.
5. Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della commissione, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', la costituzione di sezioni aggiunte.
6. In tal caso il Prefetto procede alle designazioni che gli competono, e la scelta dei membri e' fatta con i medesimi criteri stabiliti par la costituzione delle sezioni ordinarie.
Art. 27
1. I componenti le Commissioni hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte.
2. Il loro giudizio sara' indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.
Art. 28
1. La risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione, di manomorta ed ipotecarie, qualunque sia la natura della contestazione ed a valore presunto dei beni, e' demandata alle Commissioni amministrative per le imposte dirette.
2. Rimangono ferme le disposizioni vigenti per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di bollo, tassa scambi, concessioni governative ed ogni altra tassa sugli affari od a queste assimilata.
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 63613
Art. 30
1. Per la decisione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle commissioni provinciali, e' istituita in seno alle commissioni predette una apposita sezione composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le Finanze.
2. I membri effettivi e supplenti sono nominati per meta' fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo, per meta', su designazione del Primo Presidente della Corte d'Appello, fra esecenti le professioni legali.
3. Il Ministro per le Finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', la costituzione di sezioni in aggiunta a quella speciale di cui sopra.
Art. 31
1. La competenza territoriale delle Commissioni distrettuali e' determinata dalla sede dell'ufficio che ha proceduto all'accertamento.
2. Allorquando nell'accertamento siano compresi beni situati in altre Provincie, il presidente della Commissione adita deve rinviare rogatoria di revisione e determinazione del valore al presidente della Commissione distrettuale nel cui territorio si trovino gli altri beni.
3. La valutazione fatta da quest'ultima Commissione non e' soggetta a gravame ed ha efficacia di mezzo istruttorio per la Commissione competente alla quale spetta decidere sul complessivo accertamento.
4. Sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette.
5. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nella legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, nella legge 12 giugno 1930, n. 742, ed ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Art. 32
1. La Commissione, centrale e' composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.
2. I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attivita' di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.
3. Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attivita' di servizio o a riposo:
a) consiglieri di Stato;
b) consiglieri della Corte dei conti;
c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;
d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;
c) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisioni
4. La Commissione e' suddivisa in cinque sezioni la composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.
5. Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', la costituzione di altre sezioni.
6. Ciascuna sezione e' composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente ai sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, piu' membri della stessa categoria.
7. La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritti affermato dalla Commissione centrale, nonche' per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.
8. Il presidente della Commissione ha sempre facolta' di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano par titolare importanza o importino risoluzioni di massima.
9. Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validita' delle decisioni occorre la presenza di almeno la meta' dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parita' di suffragio prevale il voto del presidente.
10. Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione puo' assumere la presidenza di qualunque sezione.