Sez. 3, Sentenza n. 5541 del 22/10/1981 (Rv. 416265 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - QUANTIFICAZIONE DEGLI STESSI, IN CORSO DI GIUDIZIO, IN MISURA ECCEDENTE I LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE ADITO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA SULLA BASE DELLA RELATIVA ECCEZIONE FORMULATA DAL CONVENUTO - NECESSITÀ - ESAME DEL MERITO AI SOLI FINI DELL'AN DEBEATUR - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - QUANTIFICAZIONE DEGLI STESSI, IN CORSO DI GIUDIZIO, IN MISURA ECCEDENTE I LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE DEL PRETORE ADITO - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA SULLA BASE DELLA RELATIVA ECCEZIONE FORMULATA DAL CONVENUTO - NECESSITÀ - ESAME DEL MERITO AI SOLI FINI DELL'AN DEBEATUR - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di risarcimento dei danni, qualora l'attore nel corso del giudizio quantifichi gli stessi in misura eccedente il limite della Competenza per valore del pretore adito, e su tale domanda la controparte accetti il contraddittorio, detto giudice deve limitarsi ad accogliere la formulata eccezione di incompetenza per valore senza pronunciare sul merito, nemmeno entro i limiti del solo an debeatur. (V. 3544/75, mass. N. 377739).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)