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Sez. L, Sentenza n. 3410 del 02/04/1998 (Rv. 514151 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Giudizio promosso dagli ausiliari dell'appaltatore dei confronti del committente ex art. 1676 cod.civ. - Principio della necessaria partecipazione dell'appaltatore come litisconsorte - Portata - Estensione all'ipotesi di esercizio dell'azione ex art. 3 della legge n. 1369 del 1960 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514151-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il principio secondo cui al giudizio promosso ai sensi dell'art. 1676 cod. civ dagli ausiliari dell'appaltatore per conseguire direttamente dal committente quanto loro è dovuto deve partecipare anche l'appaltatore quale litisconsorte necessario, traendo origine dall'inscindibilità dei rapporti intercorrenti fra il committente, l'appaltatore e gli ausiliari di quest'ultimo, i quali sostanzialmente espropriano in loro favore il credito del loro datore di lavoro verso il committente, non si estende all'ipotesi regolata dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, nella quale l'appaltante è tenuto verso i dipendenti dell'appaltatore senza limite, e quindi anche se i rapporti fra i due imprenditori siano stati già definiti o debbano esserlo al di qua della pretesa creditoria dei dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)