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Sez. 1 - , Ordinanza n. 33409 del 11/11/2021 (Rv. 663294 - 02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - AZIONI - IN GENERE | Matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c. - Impugnazione - Trasmissibilità dell'azione - Condizioni - Eredi già legittimati ex art 117, comma 1, c.c. - Proposizione dell'azione diretta - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663294-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - AZIONI - IN GENERE

In tema di nullità del matrimonio, il terzo portatore di un interesse legittimo e attuale, avente diritto a proporre l'azione di nullità ex art. 117, comma 1, c.c., che sia anche erede di colui che abbia impugnato il matrimonio e sia deceduto in pendenza di giudizio, può proseguire "iure hereditatis" l'azione esperita dal "de cuius", in applicazione dell'art. 127 c.c., a prescindere dal fatto che abbia o meno esercitato l'azione diretta a lui spettante.

Cod. Civ. art. 117 com. 1, Cod. Civ. art. 127, Cod. Civ. art. 86, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)