Sez. 6, Sentenza n. 5544 del 03/04/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204881 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Sanzioni amministrative accessorie - Applicabilità - Sospensione della patente di guida - Applicabilità.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale, dell'art. 445 cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie. Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere disposta la sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 222 nuovo codice della strada, che ha carattere di sanzione amministrativa accessoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)