REGOLAMENTO (CEE) N. 797/85 DEL CONSIGLIO del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
Testo in vigore al
Art. 15
1.
Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità e degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore a 20,3 ECU per unità di bestiame adulto (UBA) o, eventualmente, per ha nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE:
a) per la produzione bovina, equina, ovina o caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame detenuto. L'indennità non può superare 101 ECU per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 101 ECU per ha di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto (UBA) è riportata nell'allegato.
Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, nonché nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende.
Allorché gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della suddetta direttiva, il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione per imprenditore beneficiario nel calcolo dell'indennità non può superare 20 unità; b) nella zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione di frumento e alla superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda. Essa non può superare 101 ECU/ha.
2. Gli Stati membri possono non concedere l'idennità compensativa per tutte o per alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Nel caso in cui il beneficiario di un'indennità compensativa effettui l'imboschimento di parte o di tutte le superfici che servono di base per il calcolo dell'indennità, tali superfici possono continuare ad essere considerate per il calcolo dell'indennità per una durata massima di 15 anni a decorrere dalla data dell'imboschimento.
Art. 16
Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 13, paragrafo 1, a propensione turistica o artigianale, oltre agli investimenti agricoli il piano di miglioramento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), può prevedere investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola. In questi casi possono essere compresi negli investimenti di cui all'articolo 4 investimenti di carattere turistico e artigianale per un ammontare che non superi i 40 000 ECU per azienda.
Art. 17
1. Nelle zone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.
2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è giustificato dal punto di vista economico, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.
3. L'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, che possono beneficiare del finanziamento da parte del Fondo, non può superare 100 000 ECU per l'investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5 000 ECU per ettaro irrigato.
Titolo IV. Misure regionali specifiche
Art. 18
1. Per contribuire ad eliminare svantaggi strutturali o infrastrutturali che pesano sull'agricoltura in talune zone, possono essere adottate misure specifiche volte a stimolare l'intero settore agricolo della regione interessata, in armonia con le eventuali azioni di sviluppo avviate contemporanemante nei settori extraagricoli e nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, decide le misure previste dal presente articolo.
Titolo V. Aiuti nazionali nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale
Art. 19
1. Al fine di contribuire all'introduzione o al mantenimento di pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente naturale, nonché di assicurare un reddito adeguato degli agricoltori, gli Stati membri sono autorizzati ad introdurre regimi speciali nazionali in zone sensibili dal punto di vista ambientale.
2. Ai fini del presente articolo per zone sensibili dal punto di vista ambientale si intendono le zone che rivestono soprattutto un interesse riconosciuto dal punto di vista ecologico e del paesaggio.
3.
Aiuti possono essere concessi a favore degli agricoltori che s'impegnano a sfruttare le zone sensibili ai sensi del paragrafo 2 in modo da conservare o migliorare la loro situazione ambientale.
L'impegno dell'agricoltore deve almeno prevedere che la produzione agricola non venga ulteriormente intensificata e che la densità del bestiame e l'intensità della produzione agricola siano compatibili con le esigenze specifiche ambientali della zona interessata. 4. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione i progetti di tutti i regimi speciali che prevedono di introdurre, corredati di un elenco delle zone che possono beneficiare dell'aiuto nell'ambito di detti regimi.
Si applicano gli articoli da 92 a 94 del trattato. La Commissione deciderà in merito all'insieme del regime di aiuto programmato, ivi comprese le zone d'applicazione entro tre mesi dalla loro notifica, previa consultazione del comitato permanente delle strutture agricole. Ai regimi speciali di cui al presente articolo si applica l'articolo 29.
Titolo VI. Misure forestali nelle aziende agricole
Art. 20
1.
Gli Stati membri possono accordare alle aziende agricole, che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), un aiuto all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il miglioramento delle superfici boscate, come la sistemazione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali.
Rientrano in questi investimenti le spese di adattamento del macchinario agricolo ai lavori di silvicoltura.
2. Le spese effettive sostenute dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 possono beneficiare del contributo del Fondo sino a concorrenza
— dell'80 % del costo per l'imboschimento e le strade forestali,
— del 60 % per gli altri lavori di cui al paragrafo 1,
— 1 400 ECU per ettaro per le opere di imboschimento,
— 300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento,
— 90 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua,
— 14 400 ECU per chilometro per le strade forestali.
e di un volume massimo di investimenti di 40 000 ECU per azienda, entro i limiti tuttavia di 10 000 ECU per gli investimenti relativi al miglioramento delle superfici boscate nonché entro i seguenti importi massimi imputabili:
Titolo VII. Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna
Art. 21
1. Indipendentemente dalle azioni che possono presentare al Fondo sociale, gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui lo reputano necessario, un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli agricoltori. Tale regime può comprendere:
— corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
— corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione;
— i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui all'articolo 7, la cui durata deve essere di almeno 150 ore.
2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 comprende la concessione di aiuti
a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini,
b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini,
c) se del caso, per la creazione di centri professionali agricoli a favore di regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, che ne siano attualmente prive, qualora non possano beneficiare di un altro aiuto comunitario per la creazione di tali centri, fino a concorrenza di un importo massimo imputabile al Fondo di 400 000 ECU per centro.
3.
Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono imputabili al Fondo fino a concorrenza di 4 500 ECU per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi. Tuttavia, le azioni che hanno beneficiato di un contributo del Fondo sociale non sono prese in considerazione per una partecipazione finanziaria a norma del presente articolo.
Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.
Art. 22
1. La Comunità può finanziare tramite le risorse del Fondo:
— la realizzazione di progetti pilota destinati a illustrare agli agricoltori le possibilità reali di sistemi, metodi e tecniche di produzione rispondenti agli obiettivi del regime di aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
— le misure necessarie per diffondere, a livello comunitario, i risultati dei lavori e delle esperienze nel campo del miglioramento delle strutture agrarie;
— la realizzazione di studi di valutazione dell'efficacia economica delle misure previste dal presente regolamento.
2. I finanziamenti di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura prevista dall'articolo 25.
Titolo VIII. Disposizioni generali e finanziarie
Art. 23
1. Il periodo previsto per attuare l'azione comune è limitato al 31 dicembre 1994.
2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di quest'ultimo formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.
3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 1 988 milioni di ECU per i primi cinque anni.
Art. 24
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
— i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni relative all'articolo 8;
— il testo delle disposizioni vigenti atte a consentire l'applicazione del presente regolamento.
2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esitente sul piano regionale tra le misure di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.
3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 1. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato permanente delle strutture agricole, emette un parere in merito.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo averle adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3.
Art. 25
1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 1. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, dopo aver consultato il comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al comitato permanente delle strutture agricole un progetto di decisione al riguardo.
2. Il comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi da esaminare. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3.
La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.
Art. 26
1.
Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste negli articoli da 3 a 7, da 9 a 17, 20 e 21. 2. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili nell'ambito delle azioni previste dagli articoli da 3 a 7, da 13 a 17 e dall'articolo 20. Il tasso suddetto è portato a:
— 50 %, per gli aiuti agli investimenti contemplati negli articoli 3 e 4 e relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole,
— 50 %, per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, di cui all'articolo 7,
— 50 %, per l'indennità compensativa, contemplata nell'articolo 14 e relativa alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare,
— 50 %, per gli aiuti contemplati nell'articolo 17 e relativi alle regioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
Inoltre il Fondo può rimborsare agli Stati membri sino al 25 % delle spese imputabili nell'ambito delle azioni previste dagli articoli da 9 a 12 e 21.
3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 27
1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 25.
2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 28
1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.
2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. La Commissione può concedere acconti.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 29
Ogni anno, anteriormente al 1o agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, che riguardano il presente regolamento, vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio; a tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria.
Il Consiglio valuta i risultati delle misure suddette tenendo presenti il ritmo di evoluzione delle strutture necessarie per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, gli effetti sugli obiettivi di produzione della Comunità, la loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché le implicazioni finanziarie delle misure in questione.
Se del caso, il Consiglio adotta le disposizioni opportune, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato.
Art. 30
Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste dal presente regolamento.
Art. 31
Fatti salvi gli articoli 8 e 13 il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, misure d'aiuto supplementare, le cui condizioni o modalità di concessione differiscano da quelle ivi previste o i cui importi superino i massimi previsti, purché tali misure siano prese in conformità degli articoli da 92 a 94 del trattato.
Art. 32
1.
Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Essi prevedono contemporaneamente i mezzi opportuni per il controllo efficace degli elementi utilizzati per calcolare gli aiuti erogati imputabili al Fondo.
2.
Tuttavia, alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applicano i divieti e le restrizioni previste all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 4. TITOLO IX
Disposizioni finali
Art. 33
1. Con effetto al 1o gennaio 1985 la data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 30 settembre 1985, nelle seguenti disposizioni:
— articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole1,
— articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture2,
— articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura3,
— articolo 4 della decisione 76/402/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono di interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE4,
— articolo 5 della decisione 81/598/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativa all'importo dell'abbuono del tasso di interesse, di cui alla direttiva 72/159/CEE, applicabile in Irlanda5,
— articolo 3 della decisione 82/438/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, che autorizza gli Stati membri ad aumentare il livello dell'abbuono di interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE6.
2. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2, cessano di essere applicabili, il giorno in cui scade il periodo transitorio previsto dal suddetto articolo 32, alle domande presentate dopo tale data:
— la direttiva 72/159/CEE,
— la direttiva 72/160/CEE,
— la direttiva 72/161/CEE,
— gli articoli da 4 a 17 della direttiva 75/268/CEE,
— il regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina7,
— il regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione del latte8.
3.
La direttiva 75/268/CEE è così modificata:
a) all'articolo 1, l'ultima parte della prima frase è sostituita dal testo seguente:
b) all'articolo 3, il paragrafo 5, è sostituito dal paragrafo seguente:
«... gli Stati membri sono autorizzati ad istituire gli aiuti particolari previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), destinati ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.»;
«5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate, ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola, soggetta, eventualmente, a determinate condizioni particolari, è necessario per assicurare la conservazione e la difesa dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare il 4 % della superficie dello Stato membro interessato».
Art. 34
1.
Il regolamento (CEE) n. 1820/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3073/8210, è così modificato:
a) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
a) che soddisfano ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), e il cui piano di miglioramento materiale dell'azienda valorizza soprattutto l'allevamento bovino destinato alla produzione di carne e/o l'allevamento ovino;
b) che tengono una contabilità semplificata sin dall'avvio del piano di miglioramento di cui alla lettera a).
b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;
c) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Nel quadro dell'azione specifica, vengono concessi aiuti agli investimenti agli imprenditori: (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.»;
«1. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 22.».
2.
Il regolamento (CEE) n. 1939/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per le Western Isles della Scozia (Outer Hebrides)1 è così modificato:
a) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;
b) all'articolo 5, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
c) all'articolo 5, paragrafo 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dal testo seguente:
«- le condizioni e i criteri per la concessione degli aiuti previsti; gli eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 7. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.»;
«... procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 dopo che il comitato permanente delle...».
3.
Il regolamento (CEE) n. 1940/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère1, è così modificato:
a) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;
b) all'articolo 5, paragrafo 2, il secondo trattino, è sostituito dal testo seguente:
c) all'articolo 5, paragrafo 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dal testo seguente:
«- le condizioni e i criteri delle misure d'aiuto previste; gli eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 7. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.»;
«... procedure di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85, dopo che il comitato permanente delle...».
4.
Il regolamento (CEE) n. 1942/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda del Nord1, è così modificato:
a) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
a) che soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), il cui piano di miglioramento materiale dell'azienda valorizzi soprattutto l'allevamento bovino destinato alla produzione di carne e/o l'allevamento ovino;
b) che tengono una contabilità semplificata sin dall'avvio del piano di miglioramento di cui alla lettera a).
b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;
c) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Nell'ambito dell'azione specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, vengono concessi aiuti per gli investimenti agli agricoltori: (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.»;
«1. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 14.».
5.
Il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia1, è così modificato:
a) all'articolo 2, il paragrafo 1 è soppresso;
b) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
c) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
— una volta ultimato il piano di miglioramento, la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei settori ovino e caprino rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive dell'azienda;
— le stalle rispondono alle condizioni igieniche e sanitarie previste dalle disposizioni comunitarie.»;
d) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«3. I programmi e i loro eventuali adattamenti vengono esaminati e approvati secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.»; «a) contributi all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla costruzione delle stalle nelle aziende agricole conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85, il cui piano di miglioramento materiale dimostri che:
«2. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 6.».
6.
La direttiva 81/527/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativa allo sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltremare1, è così modificata:
a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;
b) all'articolo 2, paragrafo 2, la terza e la quarta riga sono sostituite dal testo seguente:
«... procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), previa consultazione del comitato del Fondo.
(*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.».
7.
Il regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia1, è così modificato:
a) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
— che gli investimenti previsti ammontano almeno a 2 500 ECU per azienda;
— che una volta ultimato il piano, la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei settori ovino e caprino, rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda, non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive dell'azienda;
— che le stalle soddisfano ai requisiti igienici e sanitari previsti dalle norme comunitarie.
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli aiuti per l'acquisto di riproduttori da parte di singoli imprenditori agricoli di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo, sono concessi agli agricoltori che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), il cui piano di miglioramento materiale dimostri: (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.»;
«3. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 18.».
8. Le modifiche dei regolamenti e delle direttive introdotte dai paragrafi da 1 a 7 si applicano agli aiuti la cui concesssione è stata decisa dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
9.
All'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «f) fatta salva una decisione presa ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, alla raccolta di prodotti di base della terra, fermo restando che l'attrezzatura in questione non può essere oggetto di un contributo finanziario della Comunità a titolo del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), purché si tratti nel contempo:
(*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.».
Art. 35
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI