Sez. 1, Ordinanza n. 2137 del 20/12/1975 Cc. (dep. 09/03/1976) Rv. 132702 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REQUISITO DEL RAVVEDIMENTO - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REQUISITO DEL RAVVEDIMENTO - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
Ai fini della ammissione alla liberazione condizionale, non puo ritenersi sufficiente, per stabilire se sussista il requisito del ravvedimento, un'indagine limitata alla valutazione della condotta serbata dal condannato durante la detenzione, poiche la semplice 'buona condottà carceraria, che il condannato puo essersi imposta con l'intento di trarne concreti vantaggi, anche immediati (come l'essere adibito a mansioni bene accette, il godere di agevolazioni nell'interno del carcere, ecc), non puo, di per se stessa - potendo anche essere effetto di astuto calcolo - dimostrare la sussistenza di quell'effettivo intimo ravvedimento che la legge richiede; cosi, come, d'altra parte, isolati episodi di condotta 'non buonà , eventualmente verificatisi nel corso di una lunga carcerazione e scaturiti da situazioni momentanee, non possono precludere una valutazione positiva del recupero morale e sociale del condannato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)