Sez. 1, Sentenza n. 838 del 08/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203494 - 01
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire all'autorità di P.S. | Inottemperanza all'invito - Costituisce il reato di cui allo art. 650 cod. pen. - Depenalizzazione di cui al Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480 - Irrilevanza.
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di polizia - Invito a comparire all'autorità di P.S.
L'ordine impartito ai sensi dell'art. 144, comma primo, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - il quale prevede che lo straniero possa essere in ogni tempo invitato ad esibire i propri documenti di identificazione e a dare contezza di sè in merito al suo soggiorno nel territorio dello Stato - deve considerarsi legalmente dato per ragione di sicurezza pubblica, tale dovendo ritenersi quella attinente al controllo della regolarità del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Ne consegue che l'inosservanza di tale ordine integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen., in quanto l'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480 - che ha degradato a mera violazione amministrativa l'inottemperanza all'ordine di presentazione dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza - ha previsto espressamente l'eccezione per le ipotesi in cui il fatto costituisce reato. (Conf. sez. 1, 6 novembre 1995, Sadoqui. Sez. 1, 21 novembre 1995, Ariri; contra Sez.1, 13 novembre 1995, Woroch).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 15 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 144, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/1994 num. 480 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)