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Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti i testi unici delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti, approvati con i Regi decreti 26 giugno 1924-II n. 1054, e 12 luglio 1934-XII, n. 1214, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 agosto 1931-IX, n. 1030;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1930-VIII, n. 21;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta, necessita' di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. I provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato, ovvero alla Corte dei conti, nonche' la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere, rispettivamente, del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei conti a sezioni riunite.

Art. 2

1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.

2. Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 97. - Mancini