Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 05/04/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 221882 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danno ambientale - Risarcibilità - Associazioni di protezione ambientale - Possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alle associazioni di protezione ambientale non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ma stabilmente insediate in una zona determinata, atteso che tali associazioni possono subire, ex artt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalità statutarie.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)