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Sez. L, Sentenza n. 13930 del 16/06/2006 (Rv. 590262 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore concernente il T.F.R. - Natura previdenziale - Conseguenze - Principio di automaticità delle prestazioni - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590262-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Attesa la natura previdenziale dell'obbligazione a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ricondotta l'attività svolta dal lavoratore nel regime del rapporto di lavoro subordinato, deve farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)