Sez. L, Sentenza n. 13930 del 16/06/2006 (Rv. 590262 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore concernente il T.F.R. - Natura previdenziale - Conseguenze - Principio di automaticità delle prestazioni - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Attesa la natura previdenziale dell'obbligazione a carico del Fondo di garanzia, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ricondotta l'attività svolta dal lavoratore nel regime del rapporto di lavoro subordinato, deve farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni, per cui il requisito di contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)