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Sez. 1, Sentenza n. 1282 del 28/05/1984 Cc. (dep. 26/07/1984) Rv. 165391 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA SULLA REVOCA ANTICIPATA DELLA MISURA DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165391-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA SULLA REVOCA ANTICIPATA DELLA MISURA DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - INDIVIDUAZIONE.*

I provvedimenti della Sezione di sorveglianza, relativi alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, non sono ricorribili in Cassazione ai sensi dell'art. 71 ter della legge penitenziaria, valendo per essi le forme proprie del procedimento di sicurezza regolato dal codice di procedura penale; gli anzidetti provvedimenti sono, pertanto, impugnabili con il "ricorso" alla Corte d'appello previsto dall'art. 640 cod. proc. pen.. (Conf mass n 163077, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)