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Sez. L, Sentenza n. 3601 del 02/06/1980 (Rv. 407449 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOMANDA ED ECCEZIONI NUOVE - PRINCIPIO DEL DIVIETO DELLO IUS NOVORUM - RIPRISTINO - LIMITAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407449-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOMANDA ED ECCEZIONI NUOVE - PRINCIPIO DEL DIVIETO DELLO IUS NOVORUM - RIPRISTINO - LIMITAZIONE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESCLUSIONE.*

Il secondo comma dell'art 437 cod proc civ, nel disporre che nel giudizio di appello relativo alle controversie del lavoro, non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nonche nuovi mezzi di prova (ad eccezione del giuramento estimatorio) ripristina il divieto dello ius novorum in secondo grado, secondo il testo originario dell'art 345 cod proc civ, anteriore, cioe, alla riforma della legge 14 luglio 1950 n 581. Tale divieto, quantunque la rubrica di cui al citato articolo si intitoli 'udienza di discussioné, si estende a tutto il giudizio di gravame e non e limitato alla sola udienza di discussione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)