Sez. T, Sentenza n. 19140 del 11/06/2026 (Rv. 679087-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Costi deducibili ex art. 109 TUIR - Antieconomicità - Valenza presuntiva della non inerenza - Onere della prova dell'Amministrazione finanziaria - Accertamento quantitativo e comparativo - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE
In tema di costi deducibili ex art. 109 TUIR, l'antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell'Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all'attività di impresa e la sua valutazione implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell'impresa e/o in rapporto al mercato.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)