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Sez. L, Sentenza n. 1341 del 03/02/1993 (Rv. 480668 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Capacità a testimoniare - Persone aventi interesse nel giudizio | Danneggiamento di materiale dell'azienda - Lavoratore responsabile - Licenziamento - Controversia relativa - Omissioni di rilevanza penale in relazione al predetto danneggiamento - Dipendenti imputabili - Incapacità a testimoniare - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480668-01

Prova civile - Testimoniale - Capacità a testimoniare - Persone aventi interesse nel giudizio

L'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 cod. proc. civ. ricorre solo quando la persona chiamata a deporre abbia nella causa un interesse concreto ed attuale, che sia tale da coinvolgerla nel rapporto controverso e da legittimare una sua assunzione della qualità di parte, in senso processuale e sostanziale, nel giudizio, e non è pertanto ravvisabile quando tale persona sia portatrice di un interesse di mero fatto ad un determinato esito del giudizio stesso. Consegue che nella controversia relativa alla legittimità del licenziamento del lavoratore per danneggiamento di materiale dell'azienda, non sussiste l'incapacità a testimoniare di altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, ancorché a carico degli stessi possano profilarsi, in relazione al fatto suindicato, omissioni loro imputabili come illeciti penali, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza N. 85 del 1983, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod. proc. civ., in relazione all'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'incapacità a deporre nel giudizio civile di chi è imputato di un fatto-reato su circostanze relative o connesse al fatto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)