Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 29 marzo 1979, causa 113/77
Epigrafe
Nella causa 113/77,
NTN TOYO BEARING COMPANY LTD. con sede in Osaka (Giappone),
e NTN BEARINGS — GKN LTD. con sede in Burntwood (Regno Unito),
e NTN WÄLZLAGER (EUROPA) GMBH con sede in Erkrath-Unterfeldhaus (Repubblica federale di Germania),
e NTN SIDAG con sede in Schweighouse (Francia),
rappresentate dagli avv.ti W. Stoecker e Malte Sprenger, del foro di Dusseldorf, Dr. Werner von Simson, docente di diritto presso l'Università di Friburgo in Breisgau, Martin von Simson, barrister di Middle Tempie a Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Claude Penning, 43, av. du X Septembre
ricorrenti,
contro
il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. H. J. Lambers, in qualità di agente, assistito dagli aw.ti Francis Patrick Neill, Queen's Counsel, del Gray's Inn, Mark Waller, barrister, di Gray's Inn e Lawrence Collins, solicitor dello Studio Herbert Smith & Co. di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. Van den Houten, Banca europea per gli investimenti, Place de Metz,
convenuto,
e
la FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations) con sede in Francoforte; rappresentata dall'avv. Dietrich Ehle del Foro di Colonia, assistito dall'avv. Terence M. Lane, solicitor, di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Jeanne Housse, huissier, 21, rue Aldringen,
interveniente,
causa avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU n. L 196, pag. 1), che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone,
LA CORTE
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
awocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento della procedura, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Norme disciplinanti la materia
punto 1
Il regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU n. L 93, pag. 1), — modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011 — GU n. L 206, pag. 3), stabilisce le modalità e il procedimento per l'elaborazione delle misure antidumping. Dette misure rientrano nella competenza della CEE a seguito del trasferimento di competenza operato dagli Stati membri in forza dell'art. 113 del Trattato. Il sistema della CEE è conforme al codice antidumping del GATT (UN Treaties Series, Vol. 651, n. 840, pag. 321 e segg.; GU 1968, n. L 305, pag. 12).
Conformemente alle disposizioni GATT, l'art. 2 del regolamento precisa che, per essere soggetto ad un diritto antidumping a) un prodotto deve costituire oggetto di dumping e b) la sua introduzione sul mercato comunitario deve causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ad una produzione insediata nella Comunità o ritardare sensibilmente la creazione di siffatta produzione. L'art. 3 precisa la nozione di dumping, cioè vi è dumping se «il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile … nel paese d'origine dal quale il prodotto è stato esportato» e chiarisce questa definizione. L'art. 4 definisce la nozione di pregiudizio.
Il procedimento ordinario inizia con il deposito di una denuncia da parte di una persona fisica o giuridica oppure di un'associazione, indirizzata o ad uno Stato membro o alla Commissione (artt. 6 e 7). Gli Stati membri possono anche informare la Commissione (art. 8). Se la denuncia appare fondata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'esame dei fatti, sia sotto il profilo del dumping che sotto quello del danno (art. 10, n. 1). Le altre disposizioni dell'art. 10 e quelle dell'art. 11 disciplinano detto esame. Al n. 4, l'art. 10 dispone che «la Commissione offre l'occasione al ricorrente e agli importatori ed esportatori notoriamente interessati … di prendere conoscenza di tutte le informazioni di carattere non confidenziale ai sensi dell'art. 11 e da essa utilizzati nell'inchiesta antidumping, che riguardano la difesa dei loro interessi».
Gli artt. 12 e 13 contemplano l'istituzione di un «Comitato» consultivo composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono in particolare sull'esistenza e sul margine di dumping, sulla effettiva esistenza e sull'entità del danno e sui provvedimenti idonei a por rimedio agli effetti del dumping.
Nell'ipotesi in cui, al termine delle consultazioni del Comitato, si constati — all'unanimità — che non è necessario alcun provvedimento di difesa, il procedimento si chiude. In caso contrario, la Commissione presenta al Consiglio una relazione «sull'esito delle consultazioni», nonché la proposta di por termine al procedimento. Allorché il Consiglio, «che delibera a maggioranza qualificata, approva la proposta della Commissione, la procedura è ritenuta terminata. Lo stesso avviene quando il Consiglio, nel termine di un mese, non ha preso alcuna decisione o non ha deciso, a maggioranza qualificata, di invitare la Commissione a riprendere l'esame dei fatti» (art. 14, n. 1, leu. a).
L'art. 14, n. 2, leu. a), recita:
«Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione».
Con il regolamento del Consiglio n. 2011/73 (GU n. L 206, pag. 3) sono state aggiunte le seguenti disposizioni, alla leu. d) :
«Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'articolo 10».
I rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate sono formate della chiusura del procedimento; inoltre, «salvo ragioni speciali, se un avviso era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, … la Commissione dà notizia senza indugio del termine della procedura attraverso la stessa pubblicazione».
A norma dell'art. 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione può adottare un provvedimento provvisorio, consistente nella determinazione dell'aliquota di un «diritto antidumping provvisorio», del quale non è chiesto il versamento, per il cui ammontare — però — gli importatori devono prestare una garanzia, «la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'art. 17».
L'art. 17 disciplina la riscossione definitiva dei «diritti provvisori» e recita:
«1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2.
2.
a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso.
b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie»
L'istituzione dei dazi antidumping avviene mediante regolamento (art. 19, n. 1). L'art. 20, n. 1, del regolamento n. 459/68 stabilisce, conformemente all'art. 8, lett. b) del codice antidumping del GATT, che la designazione dei prodotti in questione comporta l'indicazione del fornitore. Il n. 2 dello stesso articolo consente di derogare a questa norma solo qualora non sia possibile, per ragioni pratiche, elencare tutti i fornitori.
Gli importatori che intendano dimostrare che dei prodotti, pur se soggetti ai «diritti antidumping» non sono stati oggetto di dumping, dispongono dei mezzi d'impugnazione amministrativi (art. 19, n. 4).
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Gli antefatti
paragrafo 1
Il 15 ottobre 1976, il Committee of the European Bearing Manufacturers' Associations, ente a quel tempo sprovvisto di personalità giuridica, che raggruppava le tre organizzazioni di categoria cioè la te-desca, la britannica e la francese, presentava un reclamo alla Commissione relativamente alle pratiche di dumping dei fabbricanti giapponesi di cuscinetti a sfere.
paragrafo 2
Consultati gli Stati membri, il 9 novembre 1976 la Commissione decideva di procedere ad un'inchiesta ufficiale antidumping, informandone la missione giapponese; essa inviava questionari a tutti gli importatori ed esportatori conosciuti e pubblicava, come prescritto, la sua decisione di instaurare il procedimento sulla Gazzetta ufficiale (13 novembre 1976, n. C 268, pag. 2).
paragrafo 3
Raccolte le risposte ai questionari, il 18 e 19 gennaio 1977 veniva organizzato un incontro tra gli industriali europei e quelli giapponesi, onde mettere a confronto diretto i rispettivi punti di vista.
paragrafo 4
Con il regolamento n. 261/77, del 4 febbraio 1977 (GU n. L 34, pag. 60), prorogato dal regolamento del Consiglio n. 944/77 (GU n. L 112, pag. 1), la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 % per i cuscinetti a sfere e per i cuscinetti a rulli conici, nonché per le loro parti e pezzi staccati, originari del Giappone. Tuttavia l'aliquota era limitata al 10 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Nachi Fujikoshi Corp. e dalla Koyo Seiko Co., Ltd.
paragrafo 5
Nel frattempo, la Commissione svolgeva un'inchiesta presso le affiliate europee (francese, britannica e tedesca) delle società giapponesi interessate, tra il febbraio e l'aprile 1977. Dato che dette affiliate erano associate alle ditte produttrici, la Commissione fondava i suoi conteggi relativi ai prezzi all'esportazione sul «prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente» (art. 3, n. 3). In considerazione della vasta gamma di prodotti offerti, essa sceglieva, per ogni impresa, una rosa di prodotti rappresentativi e ne calcolava la media dei prezzi. I prezzi così ottenuti venivano ridotti in base ad un coefficiente fisso onde ottenere il prezzo all'esportazione da assumere come base per il raffronto con i prezzi interni.
paragrafo 6
Dal 18 al 28 aprile 1977, si svolgeva un'inchiesta in Giappone, presso i quattro principali produttori,' condotta da un gruppo di esperti della Commissione, affiancati da un perito contabile, da un perito britannico e da un perito tedesco.
paragrafo 7
Dalla fine maggio 1977 alla fine giugno 1977 si svolgevano le trattative tra la Commissione e i produttori giapponesi di cuscinetti a sfere, per accordarsi circa un impegno sui prezzi. Dopo quattro settimane di discussione, il 20 giugno 1977 i quattro principali produttori giapponesi si impegnavano ad aumentare i prezzi.
paragrafo 8
Il 26 luglio 1977 il Consiglio adottava provvedimenti definitivi, emanando il regolamento n. 1778/77, relativo all'istituzione di un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone.
paragrafo 9
All'art. 1, il regolamento n. 1778/77 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 %, la cui riscossione è tuttavia sospesa. L'art. 2 incarica la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, di controllare gli impegni di revisione dei prezzi assunti dai principali produttori giapponesi e stabilisce che la Commissione, qualora constati che gli impegni vengono elusi o non sono osservati o sono revocati, revoca immediatamente la sospensione dell'applicazione del dazio definitivo, previa consultazione degli Stati membri in seno al comitato consultivo contemplato dall'art. 12 del regolamento n. 459/68, convocato nel termine di cinque giorni.
paragrafo 10
In applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. a, del regolamento n. 459/68, l'art. 3 del re-golamento n. 1778/77 dispone che:
paragrafo 11
«Gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione del regolamento (CEE) n. 261/77 prorogato con regolamento (CEE) n. 944/77, concernente i prodotti fabbricati ed esportati dai produttori seguenti verranno definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento: Koyo Seiko Company Limited, Nachi Fujikoshi Corporation, NTN Toyo Bearing Company Limited, Nippon Seiko K.K.».
paragrafo 12
Il regolamento n. 1778/77 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto 1977 (n. L 196, pag. 1).
paragrafo 13
Alla stessa data, la Commissione accettava gli impegni assunti dai produttori giapponesi il 20 giugno 1977.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › c) Oggetto della controversia
paragrafo 1
Con il presente ricorso, le ricorrenti hanno impugnato l'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1778/77. Esse sostengono che, nelle trattative successive all'entrata in vigore del regolamento n. 261/77, che istituiva un diritto antidumping provvisorio, con l'accordo del 20 giugno 1977, si sono impegnate ad astenersi dalle pratiche giudicate inaccettabili dalla Commissione e che, con telex del 3 agosto 1977, la stessa ha espresso la sua soddisfazione circa gli impegni assunti.
paragrafo 2
Stando così le cose, non ha ragione d'essere l'art. 3 del regolamento n. 1778/77. Più in generale, le ricorrenti sostengono che le pratiche di dumping di cui si fa loro carico non sono provate in modo adeguato e secondo i requisiti sia delle norme del GATT sia delle norme comunitarie.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › d) Il procedimento
paragrafo 1
Il ricorso, datato 19 settembre 1977, è pervenuto alla Cancelleria delle Corte il 20 settembre 1977 (I patroni delle ricorrenti hanno prodotto copia delle rispettive procure il 20 settembre 1977 e il 12, 16 e 17 maggio 1978). Il 28 settembre 1977 le ricorrenti hanno chiesto alla Corte la pronuncia di provvedimenti d'urgenza. Il 14 ottobre 1977, il Presidente della Corte di giustizia, pronunciandosi in via provvisoria, emanava un'ordinanza che sospendeva, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 nei confronti delle ricorrenti, fino alla pronuncia definitiva nella causa 113/77, perché e finché le società ricorrenti continuassero a fornire garanzie per l'adempimento delle loro obbligazioni per l'importo da esse dovuto in forza dell'art. 3 summenzionato (Racc. 1977, pag. 1721).
paragrafo 2
Su sua domanda, registrata il 5 ottobre 1977, la «Federation of European Bearing Manufacturers' Associations» (FEBMA) veniva ammessa all'intervento — con ordinanza della Corte del 26 ottobre 1977 — a sostegno del Consiglio, convenuto.
paragrafo 3
Con memoria depositata il 30 dicembre 1977 il Consiglio, in base all'art. 91 del regolamento di procedura, chiedeva alla Corte di pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso prima di iniziare l'analisi del merito. L'interveniente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 15 febbraio 1978, le ricorrenti il 21 febbraio 1978.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 12 aprile 1978, ha deciso di riunire al merito della causa l'eccezione di irricevibilità.
paragrafo 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 6
Tuttavia, in virtù dell'art. 21 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, la Corte ha chiesto alle parti ed alla Commissione delle Comunità europee di rispondere ad alcuni quesiti.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che l'art. 3 del regolamento n. 1778/77 non è applicabile nei loro confronti.
paragrafo 3
Il convenuto conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile;
inoltre, o in subordine, respingerlo;
porre a carico delle ricorrenti le spese incontrate dal Consiglio.
paragrafo 5
L'interveniente conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 6
dichiarare il ricorso irricevibile;
inoltre, o in subordine, respingerlo;
porre a carico delle ricorrenti le spese, comprese quelle incontrate dall'interveniente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Il convenuto ritiene irricevibile il ricorso per difetto dei presupposti di cui all'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › 1) Indole normativa del regolamento n. 1778/77
paragrafo 1
Il Consiglio sottolinea che l'adozione di provvedimenti antidumping rientra completamente nel potere discrezionale sia del Consiglio che della Commissione. Il regolamento n. 459/68 si fonda sul principio che l'istituzione di dazi non deve costituire un obbligo inderogabile, nemmeno qualora siano emerse pratiche di dumping e siano constatati danni. Ciò dimostra, a motivo del suo stesso oggetto, l'indole intrinsecamente legislativa del re-golamento n. 1778/77.
paragrafo 2
Inoltre, il regolamento n. 459/68 dispone espressamente che l'istituzione dei dazi antidumping deve effettuarsi mediante re-golamento.
paragrafo 3
Poiché detti dazi costituiscono uno strumento di politica commerciale, il Consiglio ritiene che essi vadano istituiti mediante regolamento, che — per natura — vige obbligatoriamente per qualsiasi importatore, attuale o potenziale, noto o meno, identificabile o meno al momento in cui i provvedimenti vengono adottati.
paragrafo 4
Il regolamento n. 1778/77 è uh vero atto avente portata generale, a carattere legislativo. L'art. 1 di detto regolamento contempla l'applicazione di un dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari del Giappone, definiti in termini generali. Il fatto che i prodotti siano identificati non impedisce al regolamento di avere il carattere di una norma generale (sent. 5 maggio 1977, Koninklijke Scholten Honig c/ Consiglio e Commissione, causa 01/76, Racc. 1977, pag. 8081). Il n. 2 dell'art. 1 sospende l'applicazione del dazio in modo generale. L'art. 2 specifica i compiti della Commissione. Esso, poiché le attribuisce determinate mansioni e le conferisce i poteri e l'autorità necessarie per esercitarle, ha una vera e propria natura legislativa.
paragrafo 5
L'art. 3 è una disposizione generale che istituisce un dazio antidumping e si applica in modo generale ai prodotti fabbricati ed esportati da quattro produttori indicati per nome. Se i produttori sono indicati nominatamente, ciò si deve solo al fatto che l'art. 8, lett. b) del codice antidumping del GATT prescrive agli Stati contraenti di vegliare a che le autorità indichino i nomi dei fornitori dei prodotti in questione. Il dazio è dovuto indistintamente da qualsiasi importatore dei prodotti contemplati e il fatto che gli importatori siano eventualmente identificabili non influisce sull'indole generale del re-golamento in questione.
paragrafo 6
L'interveniente osserva che, astenendosi dall'impugnare gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77, le ricorrenti ammet- tono che detti articoli hanno portata generale e che non le toccano direttamente e individualmente. La portata generale del regolamento non è limitata dal semplice fatto che l'art. 3, conformemente all'art. 20 del regolamento n. 459/68, menziona per nome i principali fabbricanti giapponesi al solo scopo di identificare i prodotti per i quali gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio devono venir incamerati. Il regolamento è vincolante ed implica conseguenze giuridiche per categorie di persone specificate in maniera generale e astratta, cioè per tutti gli importatori di cuscinetti a sfere originari delle quattro fonti di approvvigionamento principali.
paragrafo 7
Le ricorrenti osservano anzitutto che esse impugnano un solo atto, cioè la disposizione di cui all'art. 3 del regolamento n. 1778/77, relativa all'incameramento di alcuni dazi provvisori.
paragrafo 8
Esse ritengono che i provvedimenti da adottarsi a norma del regolamento n. 459/68 sono di chiara indole amministrativa. Detti provvedimenti implicano una valutazione dei fatti e della situazione specifica di ogni singola impresa in quanto tale. Lo scopo è quello di indurre ogni impresa ad impegnarsi singolarmente.
paragrafo 9
L'art. 3 del regolamento n. 1778/77 rappresenta una decisione. L'art. 15, n. 1, lett. a), e n. 2, lett b), del regolamento n. 459/68 impiega le espressioni «decisione ulteriore del Consiglio» e «sempre che il Consiglio non abbia deciso … la riscossione». La disposizione tassativa dell'art. 3 impugnato impone ad un numero ristretto di persone cioè le autorità doganali presso le quali è stata depositata una garanzia, di incamerarla. D'altra parte, questa disposizione ha un effetto giuridico immediato per un numero limitato di persone definite per nome, cioè le quattro. imprese che hanno prestato una garanzia a norma del regolamento n. 261/77. L'ordine di incamerare non è una norma astratta ed obiettivamente determinata. Si tratta di una decisione circostanziata e specifica che è stata adottata come dichiara lo stesso regolamento n. 1778/77, in considerazione di «fatti, quali sono stati definitivamente stabiliti».
paragrafo 10
Il convenuto ribatte che l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 459/68 contempla l'istituzione di dazi mediante regolamento. L'uso di determinate espressioni in altri passi dello stesso regolamento non influisce affatto sulla natura giuridica del regolamento oggetto della presente controversia.
paragrafo 11
Un caso tipico d'istituzione di dazi mediante regolamento è l'instaurazione di dazi con correlativo obbligo per le autorità doganali di riscuotere detti dazi. Sostenere che, per attribuire al regolamento litigioso indole di decisione, è sufficiente il fatto che le autorità doganali sono «determinate e note», fa sì che la nozione di decisione venga estesa in modo tale da pregiudicare il sistema del Trattato [Causa Koninklijke Scholten Honig c/ Consiglio e Commissione, Racc. 1977, pag. 797, vedere pag. 807].
paragrafo 12
Il dazio provisorio non è stato istituito nei confronti delle quattro imprese giapponesi, ma nei confronti degli importatori. Solo nei confronti di questi ultimi il regolamento n. 1778/77 ha disposto l'incameramento definitivo dei dazi.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › 2) Quanto all'essere toccati direttamente e individualmente
paragrafo 1
Secondo il Consiglio, i produttori esportatori giapponesi non sono toccati né direttamente né individualmente, dall'atto impugnato. Il regolamento in questione istituisce un dazio antidumping con sospensione dell'esazione e contempla l'incameramento di quanto versato a titolo provvisorio dagli importatori per i prodotti considerati. Dato che il dazio grava sugli importatori, qualsiasi eventuale incidenza del regolamento n. 1778/77 sugli esportatori è solo indiretta.
paragrafo 2
Nel regolamento n. 1778/77 non vi sono nemmeno disposizioni che riguardano individualmente gli esportatori. Come si è già detto, l'indicazione nominativa degli esportatori di cui all'art. 3 è dovuta unicamente alle prescrizioni del codice antidumping del GATT ed è destinata ad identificare i prodotti che hanno costituito, in pratica, la totalità delle importazioni nella Comunità.
paragrafo 3
L'interveniente presenta osservazioni nello stesso senso.
paragrafo 4
Quanto agli importatori, secondo il convenuto, quelli che figurano tra le ricorrenti non sono direttamente toccati dagli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1778/77. Anzitutto essi non possono esser direttamente toccati da un dazio che è istituito, e sospeso, dallo stesso regolamento. Inoltre, nei limiti in cui l'art. 2 può implicare la rimessa in vigore di detto dazio, gli importatori non sono direttamente toccati, in quanto i poteri attribuiti alla Commissione vengono ad infrapporsi tra la sospensione e la rimessa in vigore del dazio.
paragrafo 5
Gli importatori, ricorrenti, non sono toccati individualmente dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 che si applica in modo generale agli importatori dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che gli importatori possano venir individuati non influisce affatto sull'indole generale di detto articolo. Gli importatori coinvolti nella controversia in corso non sono gli unici a do-ver pagare il dazio definitivo. Nell'area comunitaria vi sono almeno 260 importatori operanti nel ramo di cui trattasi.
paragrafo 6
Le ricorrenti replicano che il sistema istituito dal regolamento n. 459/68 implica che esse sono individualmente toccate dall'atto impugnato. I dazi provvisori sono stati istituiti e il loro incameramento è stato disposto in considerazione del comportamento tenuto e degli impegni assunti da ciascuna delle quattro imprese interessate.
paragrafo 7
Esse sono pure direttamente toccate dall'atto impugnato. La disposizione sull'incameramento del dazio le riguarda direttamente e le tocca immediatamente, senza necessità di intervento da parte di un organo amministrativo, i cui atti possano venir impugnati dinanzi al giudice nazionale.
paragrafo 8
La teoria del Consiglio, secondo cui non è l'esportatore, bensì l'importatore ad esser toccato, non resiste ad un'analisi approfondita. Tutto il procedimento si risolve a danno dell'esportatore; per di più, nei casi in cui i distributori europei dell'esportatore hanno sostituito ai prezzi d'esportazione i loro prezzi di vendita, la Commisione li ha considerati, secondo le ricorrenti, come costituenti un'unica entità economica. Le ricorrenti contestano che vi sia un qualsiasi importatore dei loro cuscinetti a sfere che non acquisti in realtà presso i loro distributori europei.
paragrafo 9
Secondo il convenuto, si desume dalla giurisprudenza della Corte che non basta la possibilità di determinare il numero o addirittura l'identità delle persone destinatarie di un atto per trasformarlo in decisione.
paragrafo 10
Esso ribadisce che, in fatto e in diritto, i dazi sono stati istituiti per gli importatori, e solo questi ne sono direttamente toccati.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità › 3) La validità del regolamento della Commissione n. 261/77
paragrafo 1
Il convenuto sostiene che il ricorso non è ricevibile in quanto mira a contestare la validità del regolamento n. 1778/77, tra-mite la contestazione della validità del re-golamento n. 261/77 della Commissione. Pur se, per ipotesi, le ricorrenti invocassero l'art. 184 del Trattato CEE, non sarebbe possibile impugnare per invalidità il regolamento n. 261/77, giacché il regolamento n. 1778/77 non è, né formalmente né sostanzialmente, una decisione. L'art. 184 si può invocare solo per impugnare un regolamento «connesso» alla decisione di cui si contesta la validità.
paragrafo 2
Il regolamento n. 1778/77, poiché disciplina solo l'imposizione di dazi definitivi in considerazione dei risultati di una indagine approfondita svolta dalla Commissione, è autosufficiente, e non è necessario far ricorso al regolamento della Commissione n. 261/77.
paragrafo 3
Le ricorrenti ribattono che se era illecita l'imposizione del dazio provvisorio contemplato dal regolamento n. 261/77, per forza di cose la decisione di incamerare lo stesso dazio è pure illecita. Qualsiasi atto della Comunità è impugnabile a norma dell'art. 173, 2o comma. Le ricorrenti non ravvisano alcuna incoerenza nell'impugnare una decisione e nell'invocare, tra l'altro, l'inapplicabilità di un regolamento, ipotesi peraltro contemplata dall'art. 184 del Trattato.
paragrafo 4
Il convenuto replica che se il regolamento n. 261/77 della Commissione è un regolamento ai sensi del'art. 184, ne consegue inevitabilmente che il regolamento del Consiglio n. 1778/77 è pure un regolamento, dunque non impugnabile per annullamento a norma dell'art. 173, 2o comma.
paragrafo 5
Il convenuto e l'interveniente sostengono che non si può far ricorso all'art., 184 per eludere il termine d'impugnazione stabilito dall'art. 173.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito
paragrafo 1
Le ricorrenti invocano i mezzi di incompetenza, di violazione delle forme sostanziali e di violazione del Trattato e delle disposizioni legislative relative alla sua attuazione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Incompetenza
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti, la Commissione non era competente ad emanare il regolamento n. 261/77. La competenza che le è stata conferita dal regolamento del Consiglio n. 459/68 è una competenza ultra vires, che non poggia su alcun potere accordato al Consiglio dal Trattato. I provvedimenti che richiedono una decisione indipendente e che hanno un effetto determinato, impongono lo scrupoloso rispetto della ripartizione delle competenze prescritta dal Trattato. L'istituzione di un dazio provvisorio richiedeva, secondo le ricorrenti, una decisione del genere, in quanto la presunta esistenza di un dumping e di un danno che ne risulta, autorizzano, ma non obbligano, la Comunità ad adottare misure provvisorie.
paragrafo 2
Nel controricorso, il Consiglio sostiene che, autorizzando la Commissione ad adottare misure provvisorie conformemente all'art. 15 del regolamento n. 459/68, esso non ha sconfinato dai limiti della propria competenza (causa 25/70, Kóster, Racc. 1970, pag. 1161 e 23/75 Rey Soda c/ Cassa Conguaglio Zucchero, Racc. 1975, pag. 1279).
paragrafo 3
Quanto ai dazi antidumping, le disposizioni di base sono state adottate con il regolamento del Consiglio n. 459/68, secondo il procedimento di cui all'art. 113, n. 2, del Trattato CEE. Tenuto conto della necessità di poter agire immediatamente, il Consiglio aveva consistenti ragioni pratiche per delegare alla Commissione l'attuazione del regolamento di base per quel che riguarda i dazi provvisori, conformemente all'art. 155 del Trattato.
paragrafo 4
Anche qualora il regolamento della Commissione n. 261/77 fosse viziato, non ne conseguirebbe inevitabilmente che l'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 1778/77 è invalido. Poiché le ricorrenti non hanno impugnato direttamente quest'ultimo regolamento, si può ritenere, alla luce dell'indagine approfondita condotta ai fini del regolamento n. 1778/77, che l'adozione di quest'ultimo ha sanato i vizi del regolamento della Commissione n. 261/77, quanto meno i vizi inerenti alla procedura.
paragrafo 5
L' interveniente sostiene pure che le ricorrenti sono decadute dal diritto di impugnare per illegittimità il regolamento n. 261/77.
paragrafo 6
Nella loro replica, le ricorrenti osservano che l'art. 113, n. 2, dispone che la Commissione presenta proposte, ma è il Consiglio che prende le decisioni. L'art. 15 del regolamento n. 459/68 riguarda un atto relativo alla realizzazione della politica commerciale comune che l'art. 113 del Trattato CEE ha riservato al Consiglio e sul quale detta istituzione deve pronunciarsi a maggioranza qualificata. Questa prescrizione verrebbe manifestamente elusa se la decisione venisse lasciata alla Commissione.
paragrafo 7
Nella controreplica, il Consiglio osserva che, per quel che riguarda l'art. 113, le «misure … da adottarsi in caso di dumping» rappresentano gli elementi essenziali in materia. Essi sono stati determinati con il regolamento del Consiglio n. 459/68. La facoltà di istituire un dazio provvisorio è stata conferita, essendo uno degli elementi essenziali, dall'art. 15 di detto regolamento. Però l'attuazione del regolamento di base è stata delegata alla Commissione, ai sensi della sentenza della Corte nella causa 25/70 (Köster, Racc. 1970, pagg. 1161, 1172).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Violazione delle forme sostanziali
punto 1
Le ricorrenti assumono che l'obbligo, stabilito dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77, di incamerare i dazi antidumping provvisori si fonda sull'istituzione di detti dazi ad opera del regolamento n. 261/77 della Commissione e perciò sarebbe illegittimo se il regolamento non fosse valido. Le ricorrenti ritengono che quest'ultimo regolamento non soddisfi i requisiti di forma prescritti dall'art. 190 del Trattato nonché dall'art. 10 (c) del Codice antidumping.
Il regolamento del Consiglio n. 459/68, che sta alla base del regolamento n. 261/77, non dichiara che è stata raggiunta la maggioranza qualificata nella votazione (art. 113, n. 4).
Inoltre, la Commissione doveva rispettare l'art. 19, n. 3, del regolamento n. 459/68, in base al quale un dazio provvisorio «non può superare il margine di dumping … che è stato provvisoriamente determinato». Il regolamento della Commissione n. 261/77 non determina affatto tale margine.
Inoltre, detto regolamento non indica per qual ragione si potesse ritenere che sussistesse una situazione d'emergenza. Questa situazione costituisce, per le ricorrenti, una delle condizioni preliminari della competenza della Commissione.
Nel controricorso, il Consiglio osserva che l'obbligo di motivare dipende dalla natura dell'atto considerato. Si deve pure tener conto delle circostanze nelle quali è stata adottata la misura in questione. Nella fattispecie, le circostanze pertinenti di cui si doveva tener conto erano le inchieste particolareggiate condotte dalla Commissione, le restrizioni imposte alla Commissione in considerazione dell'indole riservata delle informazioni fornite dalle parti interessate e il termine di cinque giorni feriali prescritto dall'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 459/68.
L'interveniente ritiene che le ricorrenti non abbiano precisato quali dei requisiti di forma, contemplati dall'art. 10 (c) del Codice antidumping, facessero difetto — a loro giudizio — nel regolamento.
Il Consiglio e l'interveniente sostengono che né l'art. 190, né altri articoli del Trattato stabiliscono l'obbligo di dichiarare, in un regolamento, che lo stesso è stato approvato a maggioranza qualificata.
Il Consiglio fa osservare che l'applicazione di un dazio provvisorio del 20 % sui prodotti delle ricorrenti, tenuto conto del fatto che in varie occasioni il margine di dumping constatato superava il 30 %, implica, alla luce dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 459/68, che in via provvisoria à stato rilevato un margine del 20 % almeno.
Osservando che gli interessi comunitari «necessitano un'azione immediata», il golamento della Commissione n. 261/77 ha indicato nel modo più chiaro possibile l'esistenza di una situazione di emergenza.
Le ricorrenti ribattono che non vi è modo, né per la Corte, né per le parti interessate, di accertare se siano soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 148 e 149 del Trattato, giacché le deliberazioni del Consiglio non sono pubbliche. Su questo punto, esse si rimettono al prudente apprezzamento della Corte.
Il Consiglio non può, con i suoi atti, esimere la Commissione dall'obbligo di motivare adeguatamente le sue decisioni. Se la Commissione non si è conformata a questo imperativo entro cinque giorni feriali, ciò dimostra che essa non è stata in grado di portare ad esecuzione il suo compito nel modo prescritto dal Trattato.
Quanto all'assenza di indicazioni circa il margine di dumping, le ricorrenti fanno osservare che, se lo stesso fatto di istituire un dazio dimostrasse che il margine rilevato non può essere inferiore al dazio, ciò svuoterebbe completamente di senso l'art. 10 c del Codice antidumping, secondo il quale «le autorità competenti informeranno … le parti direttamente interessate delle loro decisioni relative all'istituzione di misure provvisorie, indicando i motivi di dette decisioni ed i criteri seguiti». L'art. 190 del Trattato e l'art. 10 (c) del Codice antidumping conferiscono alle ricorrenti il diritto di conoscere quale fosse il vero margine constatato ed assunto come parametro per l'aliquota prevista dalla legge come limite massimo per il dazio.
Secondo le ricorrenti, il regolamento n. 261/77 va oltre i limiti enunciati nel preambolo del regolamento n. 459/68 per giustificare l'indole urgente di un cedimento. La Commissione non ha nemmeno tentato di spiegare perché questo intervento doveva essere operato da lei piuttosto che dal Consiglio e perché le era impossibile attendere finché, alcuni mesi dopo, il Consiglio avesse deciso alla luce dei rilevamenti definitivi sui fatti.
Nella controreplica, il Consiglio dichiara che la brevità del termine di cinque giorni lavorativi è, in sostanza, imposta dalla natura stessa dei provvedimenti. Il Codice antidumping del GATT ammette l'adozione di provvedimenti provvisori.
Quanto alla presunta mancanza di indicazioni sul margine di dumping, il Consiglio sostiene che le ricorrenti avevano la possibilità di desumere, da varie constatazioni indicate e dagli articoli del regolamento n. 459/68 relativi al modo di compiere i rilevamenti, quale fosse il margine determinato provvisoriamente. Le ricorrenti avevano modo di effettuare questo calcolo.
Quanto all'urgenza con cui si doveva agire, il Consiglio ribadisce che sussistevano tutte le condizioni contemplate dall'art. 15, n. 1, lett. a, del regolamento n. 459/68.
punto 2
Omessa indicazione dei motivi per cui i prezzi all'esportazione non erano attendibili
Le ricorrenti osservano che, conformemente all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 459/68, sia la determinazione provvisoria dell'esistenza di un dumping nell'ambito del regolamento n. 261/77 che la determinazione definitiva della stessa nell'ambito del regolamento n. 1778/77 implicano l'analisi del prezzo ed il raffronto dello stesso con il prezzo sul mercato interno «sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente». Tuttavia, i regolamenti non indicano i motivi per i quali i prezzi all'esportazione non costituivano una attendibile base per il raffronto.
Si desume dal n. 1 delle «Note e disposizioni complementari all'art. VI del GATT» che il dumping occulto praticato da ditte associate comprende «la vendita, da parte di un importatore, a un prezzo inferiore a quello corrispondente al prezzo fatturato da un esportatore, con il quale l'importatore è associato, ed inferiore pure al prezzo praticato nel paese esportatore», il che può provarsi solo analizzando i negozi di ogni importatore considerato separatamente.
Il Consiglio ribatte che la Commissione aveva buoni motivi per ritenere che i prezzi effettivi all'esportazione non costituissero una base attendibile, data «l'esistenza di un'associazione». Non é richiesta altra motivazione (art. 3, n. 3, del regolamento n. 459/68).
Il n. 1 delle Note e disposizioni comple mentari relative all'art. VI, invocato dalle ricorrenti, è stato sostituito dal Codice antidumping, che si fonda su una concezione più ampia.
L'interveniente fa osservare che la Commissione ha incontrato grandissime difficoltà nel determinare i prezzi all'esportazione dei cuscinetti prodotti in Giappone. I prezzi indicati nel listino esportazione esaminato durante le riunioni del 18 e 19 gennaio 1977 tra i rappresentanti dei produttori giapponesi di cuscinetti e la Commissione sono stati definiti puramente indicativi e — mentre agli inizi i rappresentanti giapponesi li avevano dichiarati prezzi FOB, — sono poi dagli stessi stati indicati come prezzi franco magazzino (ex-warehouse). Il ricorso al criterio del prezzo della prima rivendita ad un acquirente indipendente è dunque giustificato in base ai due motivi emergenti dall'art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 459/68, cioè l'assenza di un prezzo all'esportazione determinabile e l'esistenza di prezzi all'esportazione non attendibili, data l'associazione tra esportatore ed importatore pur se solo questo secondo fattore è stato ricordato nel regolamento della Commissione n. 261/77 e in quello del Consiglio n. 1778/77.
Nella replica, le ricorrenti sostengono che, in virtù dell'art. XXXIV del GATT, gli allegati all'Accordo ne fanno parte integrante; l'allegato 1 contiene le Note e disposizioni complementari, che esse menzionano.
Le ricorrenti ricordano che l'associazione deve esser stata la ragione per cui l'importatore ha rivenduto i prodotti in questione a prezzi inferiori a quelli pagati all'esportatore, il che deve venir dimostrato. Le ricorrenti non hanno mai seguito siffata politica.
Nella controreplica, il Consiglio ribatte che il Codice antidumping del GATT, come interpretazione dell'art. VI, è destinato a fungere da normativa interpretativa, salvo disposizioni contrarie espresse. Il tenore del n. 1 delle disposizioni complementari, cui si richiamano le ricorrenti, fornisce semplicemente un esempio di dumping occulto. Sia in base all'art. 2, lett. e), del Codice antidumping del GATT, sia in base all'art. 3, n. 3 del regolamento n. 459/68, l'assenza di una qualsiasi base attendibile data «l'esistenza di un'associazione», è l'unico motivo per ricostituire i prezzi all'esportazione, sulla base delle vendite al primo acquirente indipendente.
L' interveniente fa osservare che le ricorrenti non hanno colto l'occasione per dimostrare, in base a dati di fatto, che si poteva fare affidamento sui prezzi all'esportazione praticati nei confronti delle società affiliate al loro gruppo, nonostante i vincoli esistenti tra esportatore ed importatore.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C — Violazione del Trattato e delle disposizioni giuridiche relative alla sua applicazione › 1) Omessa considerazione degli aumenti di prezzo praticati in adempimento dell'impegno
paragrafo 1
Le ricorrenti osservano di essersi impegnate ad aumentare i prezzi in modo da eliminare, conformandosi al desiderio della Commissione, qualsiasi motivo, presunto o accertato, per istituire un dazio antidumping. L'impegno è stato assunto il 20 giugno 1977, con effetto retroattivo dal 5 febbraio 1977, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione n. 261/77. Le ricorrenti si sono attenute all'impegno assunto ed hanno così raggiunto lo stesso effetto che poteva avere l'incameramento del dazio provvisorio. Essi ritengono che, se il regolamento n. 1778/77 dichiara che siffatti impegni a rivedere i prezzi giustificano la sospensione del dazio definitivo, per la stessa ragione essi devono impedire che venga incamerato il dazio provvisorio.
paragrafo 2
Consiglio e interveniente replicano fa-cendo osservare che le ricorrenti hanno proposto di impegnarsi solo dopo parecchio tempo, il 20 giugno 1977. Esse non possono perciò sostenere che potevano conformarsi a detti impegni sin dal 5 febbraio 1977.
paragrafo 3
Se l'impegno consentiva di sospendere in futuro il dazio definitivo del 15 %, esso non impediva affatto di incamerare il dazio provvisorio.
paragrafo 4
Il Consiglio aggiunge che gli aumenti di prezzo anteriori all'offerta di impegnarsi erano stati provocati esclusivamente dall'imposizione del dazio provvisorio. Inoltre essi hanno avuto effetto solo per un periodo molto limitato e non hanno affatto consentito di eliminare il margine di dumping messo in evidenza.
paragrafo 5
Nella replica, le ricorrenti sottolineano che esse non hanno aumentato i loro prezzi solo dopo aver assunto gli impegni, e si riferiscono agli aumenti effettivi. Come è poi emerso dinanzi alla Commissione, la percentuale degli aumenti apportati allora è notevolmente superiore a quella cui si fa richiamo negli impegni assunti in seguito.
paragrafo 6
Le ricorrenti dichiarano che il ritardo, se ritardo vi è stato, è imputabile soprattutto alla Commissione, poiché essa si è ostinatamente rifiutata di rispondere alle domande delle ricorrenti.
paragrafo 7
Esse osservano che il Consiglio non aveva il diritto di disporre l'incameramento dell'importo garantito a titolo di dazio provvisorio, dal momento che esse si erano volontariamente impegnate e gli impegni erano stati accettati. L'impegno era stato assunto su sollecitazione della Commissione e nei termini che essa proponeva.
paragrafo 8
La tesi del Consiglio, secondo cui, se non si fosse incamerato il dazio, si sarebbe in pratica premiata la politica temporeggiatrice delle società giapponesi è del tutto ingiustificata. I dazi provvisori non sono sanzioni (art. 7, b, del Codice antidumping).
paragrafo 9
Nella controreplica, il Consiglio ribadisce che nessuno degli aumenti di prezzo apportati prima di assumere l'impegno ha eliminato il margine di dumping constatato. Secondo il Consiglio, le ricorrenti non hanno fornito alcun ragguaglio circa gli aumenti di prezzo che esse sostengono di aver praticato, né circa le date dalle quali gli aumenti avrebbero avuto effetto, silenzio dovuto al fatto che né le stesse ricorrenti, né le loro affiliate, nemmeno al 31 dicembre 1977, si erano ancora conformate agli impegni presi.
paragrafo 10
Il Consiglio sottolinea che il fatto che le ricorrenti si sono impegnate solo con ritardo non le ha pregiudicate e non vi è stata violazione della disposizione, riguardante questo punto, dell'art. 7, lett. b), del Codice antidumping del GATT (riportata dall'art. 14, n. 2, leu. c), del regolamento n. 459/68).
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C — Violazione del Trattato e delle disposizioni giuridiche relative alla sua applicazione › 2) Discriminazione conseguente all'applicazione di due differenti aliquote per il dazio provvisorio
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti il dazio provvisorio imposto dalla Commissione comporta un'aliquota inferiore per i prodotti fabbricati ed esportati da due determinati produttori. A norma dell'art. 3 del regolamento n. 1778/77 le ricorrenti ed un'altra società devono corrispondere retroattivamente un dazio del 15 %, mentre per due altre ditte l'onere si limita ad un dazio del 10 %, pur se in detto regolamento non si fa menzione di alcuna differenza nel margine di dumping. Quindi lo stesso regolamento deve considerarsi discriminatorio e contrario alle disposizioni del Codice antidumping (art. 8, leu. b).
paragrafo 2
Il Consiglio e l'interveniente ribattono che, se vi è stata discriminazione, essa è stata operata dal regolamento n. 261/77 della Commissione. Questo regolamento non può venir contestato nell'ambito del presente ricorso.
paragrafo 3
L'indagine condotta all'epoca dell'imposizione dei dazi provvisori ha messo in luce margini di dumping diversi. Così stando le cose, l'istituire un dazio ad aliquota differenziata per prodotti di origine diversa non costituisce una discriminazione, ma dimostra invece che l'art. 19, n. 3, del regolamento n. 459/68 è stato scrupolosamente osservato.
paragrafo 4
Per le ricorrenti la discriminazione non è insita nel regolamento n. 261/77, bensì nel regolamento n. 1778/77. Il Consiglio, poiché aveva rilevato che non vi erano motivi per riservare trattamenti diversi ai diversi esportatori, avrebbe potuto cogliere quest'occasione per ristabilire l'equilibrio, anche se ciò si poteva fare solo applicando un'aliquota del 10 % identica per tutti gli esportatori.
paragrafo 5
La discriminazione consiste nel fatto che vengono applicate aliquote diverse ad operatori economici cui si faceva carico di praticare dumping nella stessa misura al momento in cui è stato disposto l'incameramento.
paragrafo 6
Il Consiglio sostiene, nella controreplica, che la differenza di trattamento è dovuta all'impossibilità di incamerare il dazio nei confronti degli importatori dei prodotti Nachi e Koyo in virtù delle disposizioni dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 459/68. Essa non è dovuta ad alcuna decisione arbitraria.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C — Violazione del Trattato e delle disposizioni giuridiche relative alla sua applicazione › 3) Data prescelta per il raffronto dei prezzi
paragrafo 1
Secondo le ricorrenti è essenziale accertare se il prezzo di rivendita, nei casi in cui si sostituisce al prezzo all'esportazione, sia raffrontato col prezzo del mercato interno al momento dell'importazione effettiva o con quello vigente al momento della «prima vendita indipendente».
paragrafo 2
Le ricorrenti costituiscono notevoli riserve per lunghi periodi. L'unico raffronto non discriminatorio è quello che contrappone il prezzo praticato sul mercato interno alla data dell'esportazione effettiva al prezzo cui il prodotto in questione avrebbe dovuto venir rivenduto, per la prima volta, ad un acquirente indipendente.
paragrafo 3
Il Consiglio e l'interveniente fanno osservare che il raffronto dei prezzi è stato operato conformemente all'art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento n. 459/68 ed all'art. 2, lett. f), del Codice antidumping del GATT per vendite «effettuate a date quanto più possibile ravvicinate».
paragrafo 4
Nella replica, le ricorrenti ribadiscono che dovrebbero venir autorizzate, come qualsiasi possessore di riserve, a vendere in luglio i cuscinetti al prezzo vigente nel precedente gennaio, allorché i prodotti sono stati messi in libera pratica nel mercato comune, anche se nel frattempo sono mutati i prezzi del mercato giapponese o il corso del cambio. Il metodo seguito dalla Commissione e dal Consiglio va ritenuto discriminatorio.
paragrafo 5
Nella controreplica, il Consiglio, ribatte che il tenore dell'art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento n. 459/68 e dell'art. 2, leu. f), del Codice antidumping del GATT è chiaro. Non si richiede che sia specificato in quale fase il prodotto è stato immagazzinato o valutato e il momento in cui i prodotti sono stati effettivamente esportati.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese alle udienze del 10 e 11 gennaio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 febbraio 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ricorso del 19 settembre 1977, registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 20 dello stesso mese, le ricorrenti NTN Toyo Bearing Company Ltd (in prosieguo NTN), NTN Bearings — GNK Ltd, NTN Wälzlager (Europa) GmbH e NTN Sidag (in prosieguo: le affiliate) hanno convenuto dinanzi alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 173 del Trattato, il Consiglio, chiedendo l'annullamento dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone (GU n. L 196, pag. 1), per quanto detto articolo le riguarda.
punto 2
Con domanda 5 ottobre 1977, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) ha chiesto d'intervenire in causa a sostegno del Consiglio, convenuto, la Corte ha accolto tale domanda con ordinanza 26 ottobre 1977.
punto 3
All'inizio del 1977, la Commissione intraprendeva, a norma dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, (GU n. L 93, pag. 1), l'esame dei fatti onde accertare se fossero necessarie misure di difesa contro il dumping praticato dai produttori giapponesi di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a rulli conici;
punto 4
in virtù del combinato disposto degli artt. 10 e 15 del regolamento n. 459/68, la Commissione, mediante il regolamento 4 febbraio 1977, n. 261, istituiva un dazio antidumping provvisorio del 20 %, ridotto al 10 % per i prodotti di due fabbricanti, sui cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli conici e loro parti e pezzi staccati originari del Giappone; detto dazio provvisorio veniva prorogato dal regolamento del Consiglio 3 maggio 1977, n. 944 (GU n. L 112, pag. 1) in virtù dell'art. 16 del regolamento di base n. 459/68;
punto 5
durante il procedimento promosso dalla Commissione, i quattro principali produttori giapponesi, tra cui la NTN, si impegnavano volontariamente, a norma dell'art. 14, n. 2, del regolamento n. 459/68, a ritoccare i loro prezzi così da eliminare il margine di dumping; tali impegni venivano sottoscritti il 20 giugno 1977 e implicavano l'aumento del 20 % dei loro prezzi all'esportazione;
punto 6
in seguito, il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778, istituiva, in virtù dell'art. 17 del regolamento n. 459/68, un dazio antidumping definitivo del 15 % sui prodotti di cui trattasi, ne sospendeva l'applicazione e, all'art. 3, oggetto del presente ricorso, disponeva, per quel che riguarda i prodotti esportati dai quattro pincipali produttori giapponesi, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazi antidumping provvisori contemplati dai summenzionati regolamenti nn. 261/77 e 944/77.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità del ricorso
punto 7
Il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, osservando che l'articolo impugnato fa parte di un regolamento e pertanto le ricorrenti non sono legittimate a chiederne l'annullamento a norma dell'art. 173, 2o comma, del Trattato;
nella fattispecie — esso osserva — non si tratta di una decisione adottata in forma di regolamento, giacché il regolamento n. 1778/77 costituisce una vera e propria normativa generale che concerne tutti i prodotti in questione originari del Giappone e deve essere adottata sotto forma di regolamento, come prescritto dall'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 5 aprile 1978, n. 459, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della CEE (GU n. L 93, pag. 1).
punto 8
Le ricorrenti replicano che l'articolo impugnato, pur se redatto in termini astratti, riguarda in effetti solo la prima ricorrente e tre altre imprese giapponesi, che producono la merce di cui trattasi (in prosieguo: i principali produttori), nonché le loro affiliate nella Comunità;
l'inchiesta preliminare all'adozione del regolamento n. 1778/77 si sarebbe limitata ad indagini effettuate in un primo tempo presso le affiliate europee, poi presso i principali produttori in Giappone;
l'indole specifica del provvedimento troverebbe conferma nell'art. 3 del regolamento n. 1778/77, che prescrive l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio solo per quel che riguarda i prodotti fabbricati ed esportati dai principali produttori;
quindi — esse concludono — l'articolo impugnato costituisce una decisione che riguarda solo i principali produttori e le loro affiliate e si deve perciò considerare come una decisione presa nei loro confronti, sotto specie di regolamento.
punto 9
Prima di procedere all'esame della ricevibilità del ricorso, è opportuno sottolineare che tra la NTN e le sue affiliate i vincoli sono tanto stretti da indurre la Commissione, durante l'esame dei fatti, ad applicare nei loro confronti le disposizioni particolari dell'art. 3, n. 3, del regolamento di base n. 459/68 per quel che riguarda i prezzi all'esportazione;
stando così le cose, non è il caso, quanto al problema del se le ricorrenti siano toccate direttamente e individualmente dall'atto impugnato, di far distinzioni nei loro confronti tra produttori, da un lato ed importatori, dall'altro.
punto 10
Il regolamento n. 1778/77 contiene in sostanza tre disposizioni:
l'art. 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 15 % per i prodotti ivi contemplati, originari del Giappone, e ne sospende l'applicazione, salve restando le disposizioni di cui all'art. 2;
l'art. 2 disciplina il controllo degli impegni sottoscritti dai principali produttori giapponesi e dà facoltà alla Commissione di revocare la sospensione qualora rilevi che gli impegni sono elusi, non sono osservati o sono stati revocati;
l'art. 3 prescrive, per quel che riguarda i prodotti fabbricati dai principali produttori, l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio in applicazione di quanto è stato disposto dai regolamenti precedenti.
punto 11
L'art. 3 costituisce una decisione collettiva che riguarda destinatari designati nominativamente ;
è vero che l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio riguarda, per la sua stessa natura, direttamente qualunque importatore il quale, nel periodo in cui detti dazi erano in vigore, abbia importato i prodotti di cui trattasi; tuttavia l'art. 3 si distingue per la particolarità che esso non riguarda tutti gli importatori, ma solo quelli che hanno importato i prodotti fabbricati dai quattro principali produttori giapponesi che esso indica;
l'assunto del Consiglio e dell'interveniente, secondo cui gli importatori sono direttamente toccati solo dagli atti esecutivi delle autorità nazionali e dovrebbero dunque, se necessario, adire il giudice nazionale competente, travisa l'indole puramente automatica di detta esecuzione che, peraltro, si opera non già in virtù di norme nazionali intermedie, bensì in forza della sola disciplina comunitaria;
punto 12
quindi detti importatori sono direttamente ed individualmente toccati dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e, perciò, le affiliate in quanto importatori dei prodotti della NTN, sono legittimate ad impugnare.
Di conseguenza il ricorso della NTN è pure ricevibile in quanto impugnazione di detto articolo.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 13
Le ricorrenti impugnano l'art. 3 del regolamento n. 1778/77, sostenendo, unitamente ad altre censure mosse a detto articolo, che il regolamento n. 459/68 non consente di istituire un dazio antidumping definitivo e, nel contempo, accettare impegni di ritoccare i prezzi da parte dei produttori interessati ;
poiché l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio è possibile solo nell'ambito dell'istituzione di un dazio antidumping definitivo, ne conseguirebbe che l'art. 3 è privo di fondamento legale.
punto 14
Il Consiglio e l'interveniente ribattono che, dal momento che il regolamento impugnato si fonda non solo sul regolamento di base, ma anche sull'art. 113 del Trattato, quest'ultima disposizione, che attribuisce al Consiglio la competenza ad adottare misure di tutela commerciale in caso di dumping, conferisce allo stesso la facoltà di adottare, indipendentemente dal regolamento n. 459/68, un regolamento ad hoc;
nella fattispecie si dovrebbe supporre che si sia fato uso di detta facoltà;
infine, poiché l'inchiesta della Commissione ha messo in luce un margine di dumping che nuoce all'industria comunitaria, e che non è inferiore al 15 %, e poiché la NTN, sottoscrivendo l'impegno, ha implicitamente riconosciuto che sussisteva un margine di dumping almeno del 20 %, sarebbe poco opportuno dover ricominciare l'inchiesta in caso di inosservanza dell'impegno, mentre sarebbe più logico, in questa ipotesi, abolire la sospensione del dazio definitivo istituito in base a fatti ormai fuori dubbio.
punto 15
L'art. 14 del regolamento di base n. 459/68, modificato dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1973, n. 2011, (GU n. L 206, pag. 3), dopo aver disposto al n. 1 che «la procedura è chiusa quando … non si ritiene necessario … adottare alcuna misura di difesa», al n. 2 recita:
«a) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione;
b) Quando la Commissione, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori lo chiedono oppure se la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, lo decide. Se la Commissione, dopo aver udito i pareri in seno al Comitato, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino la validità.
c) Gli esportatori possono astenersi dal prendere tali impegni, o rifiutare di assumerne nonostante l'invito della Commissione, senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa. Tuttavia, la Commissione è libera di giudicare che la concretizzazione di una minaccia di pregiudizio è più probabile se proseguono le importazioni che formano oggetto di un dumping.
d) Qualora costati che l'impegno degli esportatori viene eluso oppure non è rispettato o è stato denunciato e che, di conseguenza, potrebbero rendersi necessari provvedimenti di difesa, la Commissione avvisa immediatamente gli Stati membri e riprende l'esame dei fatti a norma dell'articolo 10.
e) L'articolo 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis agli impegni assunti dagli esportatori sulla base del presente articolo. Ogni modifica di tali impegni si effettua secondo la procedura prevista dal presente articolo» ;
punto 16
per contro, nell'ipotesi in cui il procedimento dei fatti venga continuato, l'art. 17 dello stesso regolamento dispone che:
«1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2.
2.
a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso.
b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie;»
punto 17
alla luce di queste disposizioni, non è lecito che lo stesso procedimento antidumping si concluda con l'accettazione da parte della Commissione, dell'impegno dell'esportatore o degli esportatori di ritoccare i loro prezzi e, nel contempo, con l'istituzione da parte del Consiglio, su proposta della Commissione, di un dazio antidumping definitivo.
punto 18
L'argomento secondo cui nella fattispecie l'impegno è stato sottoscritto solo dopo l'esame dei fatti non può venir accolto, giacché l'esame dei fatti si conclude solo allorché la Commissione sottopone le sue proposte al Consiglio, mentre è pacifico che l'impegno è stato sottoscritto il 20 giugno 1977, prima della riunione del Comitato consultivo di cui all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 459/68, tenutosi il 21 giugno 1977;
detti impegni sono stati menzionati dalla Commissione nella sua proposta al Consiglio in data 4 luglio 1977 e ritenuti «accettabili»;
gli stessi impegni, come è stato sottolineato in precedenza, sono stati menzionati dal Consiglio, e nel preambolo e nelle disposizioni del regolamento n. 1778/77, come impegni esistenti e validi;
quindi, il fatto che la Commissione abbia notificato la sua accettazione dell'impegno solo il 3 agosto 1977, non può considerarsi come indizio che detta accettazione sia stata fatta solo «con riserva» di istituire — e sospendere — un dazio antidumping definitivo a titolo di sanzione;
punto 19
al contrario, a norma dell'art. 14 summenzionato, l'impegno dell'esportatore di ritoccare i suoi prezzi implica la conclusione del procedimento, sicché l'applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 459/68 viene esclusa;
precisando che detto effetto si verifica solo se «la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione», l'art. 14 non implica affatto che la Commissione, ed — eventualmente — il Consiglio, possano continuare il procedimento ivi contemplato fino alla fase prevista dall'art. 17 ed accettare l'impegno solo contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 20
in effetti, una simile combinazione di atti contraddittori per natura, è incompatibile con il sistema del regolamento di base.
Dunque, l'argomento relativo all'efficacia di detta combinazione per garantire l'osservanza dell'impegno e per poter punire qualsiasi violazione dello stesso non può venir accolto, giacché il regolamento n. 459/68 ed in particolare l'art. 14, n. 2, lett. d), stabiliscono che, in questo caso, la Commissione deve riprendere l'esame dei fatti ai sensi dell'art. 10;
questa disposizione implica che la Commissione può, se ritiene che sussistano i presupposti, procedere immediatamente all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio o adottare altre misure necessarie, ma esige cionondimeno che detti provvedimenti siano adottati in considerazione della situazione conseguente all'inosservanza dell'impegno;
in ogni caso, il regolamento n. 459/68 mira a garantire che i provedimenti da adottarsi vengano emanati osservando le formalità e con le garanzie contemplate dall'art. 10.
punto 21
L'argomento secondo cui il regolamento n. 1778/77 costituisce un provvedimento sui generis, fondato direttamente sull'art. 113 del Trattato e non soggetto all'applicazione del regolamento n. 459/68, non tiene conto del fatto che l'intero procedimento di cui trattasi si è svolto nell'ambito della disciplina istituita da quest'ultimo regolamento;
il Consiglio, dopo aver adottato un regolamento generale onde porre in atto uno degli obiettivi dell'art. 113 del Trattato, non può derogare alle disposizioni che ha così emanato, nell'applicarle ai singoli casi, senza perturbare il sistema legislativo della Comunità ed infrangere l'uguaglianza degli amministrati di fronte alla legge.
punto 22
Il mezzo è dunque fondato e ne consegue che pure il ricorso, come impugnazione dell'art. 3, è fondato;
punto 23
in effetti, se gli impegni sottoscritti dai quattro principali produttori giapponesi erano gli atti implicanti, in virtù dell'art. 14 del regolamento di base, la conclusione del procedimento, ne consegue che non vi era ragione di applicare l'art. 17, disposizione che conferisce al Consiglio la facoltà di decidere l'incameramento degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio;
d'altro canto, si desume dal testo dell'art. 17 che siffatta decisione non può venir adottata se non contemporaneamente all'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
punto 24
ne risulta in particolare che la Commissione non può proporre l'incameramento degli importi garantiti se non propone un' «azione comunitaria», cioè l'istituzione di un dazio antidumping definitivo;
questa interpretazione è corroborata dall'art. 16, n. 2, che stabilisce che la Commissione deve sottoporre al Consiglio una proposta relativa ad un'azione comunitaria almeno un mese prima della scadenza del dazio antidumping provvisorio;
essa è pure confermata dal tenore dell'art. 17, n. 2, leu. b);
punto 25
in effetti, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento di base, il dazio antidumping provvisorio può venir incamerato solo qualora siano stati accertati un margine di dumping e un grave danno;
il Consiglio stesso pare abbia così inteso detta norma, allorché nell'art. 3 del regolamento impugnato ha stabilito che gli importi garantiti vengono «definitivamente incamerati, sempreché non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento», cioè l'aliquota del dazio antidumping definitivo, la cui applicazione era stata sospesa;
punto 26
poiché l'art. 4 del regolamento n. 1778/77 disciplina solo la messa in vigore delle disposizioni precedenti, nulla si oppone a che il regolamento sia annullato per intero.
punto 27
Da quanto precede, come pure dagli argomenti svolti dalle ricorrenti nelle cause parallele nn. 118/77, 119/77, 120/77 e 121/77, risulta che il regolamento n. 1778/77 è viziato da illegittimità ed il ricorso è perciò fondato;
l'art. 3 dello stesso regolamento va quindi annullato, accogliendo la domanda delle ricorrenti;
è però opportuno rilevare che l'annullamento del regolamento n. 1778/77. non pregiudica in alcun modo gli impegni assunti dai principali produttori giapponesi, con cui essi si sono obbligati a ritoccare i loro prezzi onde eliminare il margine di dumping, e detti impegni restano dunque pienamente validi e restano disciplinati dal combinato disposto degli artt. 14, n. 2, e 10, del regolamento n. 459/68.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 28
Le ricorrenti sono risultate vittoriose;
punto 29
a carico del Consiglio si devono dunque porre le spese del procedimento sommario e del procedimento principale, eccezion fatta per le spese inerenti all'intervento delle FEBMA;
punto 30
a carico del Consiglio si devono pure porre le spese sostenute dalla ditta Nippon Seiko e dalle sue affiliate, che sono intervenute nel procedimento sommario;
punto 31
infine l'interveniente FEBMA va condannata a sopportare le spese da essa incontrate nonché quelle causate alle ricorrenti dal suo intervento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o È annullato l'art. 3 del regolamento n. 1778/77;
2o Il Consiglio è condannato alle spese del procedimento sommario e del procedimento principale, ad eccezione di quelle inerenti all'intervento;
3o Il Consiglio è pure condannato alle spese connesse all'intervento della Nippon Seiko e di altri nel procedimento sommario;
4o L'interveniente FEBMA sopporterà le spese da essa incontrate, nonché quelle causate alle ricorrenti dal suo intervento.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Donner
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher