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Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 24/04/1981 Ud. (dep. 30/05/1981) Rv. 149144 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCAUTO ACQUISTO) - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO - ANALISI DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149144-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCAUTO ACQUISTO) - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - CRITERIO DISTINTIVO - ANALISI DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*

Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione prevista dall'art 712 cod pen consiste nell'elemento psicologico, posto che quest'ultimo nel delitto si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella contravvenzione si risolve nel colposo mancato accertamento della legittima provenienza della cosa stessa nonostante la presenza di concreti elementi di sospetto. (Conf mass n 141257).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)