Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 03/06/1982 (Rv. 421368 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - ADDOSSAMENTO AL MARITO DELL'OBBLIGO DI LASCIARE IN GODIMENTO ALLA MOGLIE LA CASA CONIUGALE - ALLOGGIO TENUTO IN COMODATO DAL MARITO - INCIDENZA DI DETTO OBBLIGO SUL DIRITTO DEL COMODANTE AL CONSEGUIMENTO DELLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - ADDOSSAMENTO AL MARITO DELL'OBBLIGO DI LASCIARE IN GODIMENTO ALLA MOGLIE LA CASA CONIUGALE - ALLOGGIO TENUTO IN COMODATO DAL MARITO - INCIDENZA DI DETTO OBBLIGO SUL DIRITTO DEL COMODANTE AL CONSEGUIMENTO DELLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE.*
La sentenza di separazione personale che fa Obbligo al marito, finché questi ha la legittima disponibilità della casa coniugale, di lasciarla in godimento alla moglie, o di fornire a questa una equivalente abitazione in caso d'indisponibilità della prima, fa nascere soltanto un Obbligo a carico del marito e nei confronti della moglie, ma non incide sul diritto del terzo proprietario dell'immobile, di cui il marito medesimo sia comodatario, ad ottenerne il rilascio, essendo tale proprietario estraneo alle vicende della separazione tra i coniugi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1804, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)