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Sez. 3, Sentenza n. 296 del 24/01/1966 (Rv. 320573 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI- IN GENERE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELLA LORO RESPONSABILITA.*
Stato
decisa il 1966-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320573-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI- IN GENERE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELLA LORO RESPONSABILITA.*

In tema di responsabilita indiretta dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti dei loro domestici e commessi, prevista dall'art.2049 cod.civ., la responsabilita del committente si giustifica in base al presupposto di una colpa del commesso, con la conseguenza che -se l'autore del danno va esente da responsabilita per caso fortuito o forza maggiore, o, in genere, perche l'evento dannoso non e a lui imputabile in quanto legato, come effetto, a causa estranea e da sola sufficiente a provocarlo - neppure il committente ne risponde.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)