Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Art. 100 Supplenza del cancelliere
1. In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, puo' essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podesta'.
Art. 101
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273
Art. 102
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273
Art. 103
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 104 Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione
1. Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.
2. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale ordinario e' supplito dal piu' anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal piu' anziano dei giudici.
Art. 105
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a
Art. 106 Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza
1. In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale ordinario a farne le veci.
Art. 107 Supplenza del presidente della corte di assise
1. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.
2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facolta' di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.
Art. 108 Supplenza dei magistrati della corte di appello
1. Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.
2. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
3. Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.
Art. 109 Supplenza di magistrati del pubblico ministero
1. In caso di mancanza o di impedimento:
1) del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
2) del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
3) di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.
Sezione II. Delle applicazioni
Art. 110 Applicazione dei magistrati
1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.109110a
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
Art. 110-bis Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia.
2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al Ministro di grazia e giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.98
Art. 111
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58
Art. 112
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58
Art. 113
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 5885
Art. 114
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 58
Art. 115 Applicazioni con funzioni dei grado superiore alla corte suprema di cassazione
1. Possono essere destinati, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di consigliere di corte di cassazione cinque consiglieri di corte d'appello o magistrati di grado parificato, in corrispondenza di altrettante sedi ad essi riservate.
2. I magistrati da destinare alle predette funzioni sono scelti, sentito il primo presidente della corte suprema di cassazione, fra coloro che hanno conseguito il grado attuale in seguito a concorso per esami e per titoli, ovvero da almeno quattro anni in seguito a concorso per titoli.
3. L'applicazione non e' ammessa, e, se gia' avvenuta, deve essere revocata nei riguardi dei magistrati che, nel concorso o nello scrutinio per la promozione al grado superiore, non siano dichiarati idonei, o promovibili per merito distinto.
Art. 116 Applicazioni alla procura generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione
1. Alla procura generale presso la corte suprema di cassazione possono essere applicati, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, per esercitare le funzioni del grado superiore, due sostituti procuratori generali di corte di appello, o magistrati di grado parificato, in corrispondenza di altrettante sedi giudiziarie ad essi riservate.
2. Possono inoltre, con le stesse modalita', essere applicati, col loro consenso, al detto ufficio tre magistrati aventi grado non superiore a consigliere di corte di appello o parificato.
3. I magistrati applicati, aventi grado di consigliere di corte di appello o parificato, possono essere autorizzati, con decreto del procuratore generale del Re Imperatore, ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nelle udienze civili e penali della corte suprema di cassazione.
4. I magistrati applicati ai sensi del secondo comma del presente articolo possono essere collocati fuori del ruolo organico, nei limiti numerici stabiliti dall'articolo 210 del presente ordinamento.
5. Si applica per essi il divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 117 Applicazione alla procura generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione con funzioni di avvocato generale aggiunto
1. Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di applicare alla corte suprema di cassazione, per sostituirvi l'avvocato generale ed esercitarne le funzioni nel caso che questi sia assente od impedito, un procuratore generale di corte di appello entro i limiti numerici stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 226.
2. Durante l'applicazione, il detto magistrato conserva il trattamento economico inerente al suo grado.
Titolo quinto. Dello stato giuridico dei magistrati
Capo I. Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.
Art. 118 Gradi nella magistratura
1. I gradi nella magistratura sono:
1° uditore giudiziario;
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;
7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;
8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
2. I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.
Art. 119 Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello
1. I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore del Re Imperatore nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore del Re Imperatore e' rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente.
2. I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale ordinario.
3. Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.