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Sez. 2, Sentenza n. 511 del 21/02/1972 (Rv. 356500 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA- ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UNA PORZIONE DI UN FONDO COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - PRINCIPIO DELL'ACCESSIONE INVERTITA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356500-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA- ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UNA PORZIONE DI UN FONDO COMUNE DA PARTE DI UN CONDOMINO - PRINCIPIO DELL'ACCESSIONE INVERTITA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 938 cod civ, disciplinatrice della cosiddetta 'accessione invertità, ha carattere eccezionale in quanto derogativa sia del principio quod inaedificatur solo cedit, e non e suscettibile di applicazione al di la delle ipotesi in essa contemplate. Pertanto, tale norma non puo trovare applicazione nella ipotesi di occupazione di una porzione di un fondo comune da parte di un condomino, la quale va assoggettata alla disciplina normativa della comunione. (V 1846'69, mass n 340961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)