Sez. 3, Sentenza n. 23798 del 24/05/2012 Ud. (dep. 15/06/2012) Rv. 253631 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Invio di messaggi indesiderati - Mancata indicazione dei destinatari e della frequenza del traffico di rete - Genericità dell'imputazione - Esclusione - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
Non è generica e indeterminata la contestazione del reato previsto dagli artt. 167 e 130 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione all'abusivo invio di una pluralità di messaggi pubblicitari indesiderati (cosiddetto "spamming") ad una moltitudine di utenti iscritti a una "newsletter" senza l'indicazione dei nomi dei destinatari o la descrizione dettagliata del volume e della frequenza del traffico di rete, non essendo esigibile lo sforzo investigativo per risalire ai titolari degli "identificativi" o degli "indirizzi mail", al fine di accertare l'eventuale gradimento della ricezione delle comunicazioni elettroniche.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 130, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)